In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, il datore di lavoro committente , sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, deve adempiere ad una serie di obblighi e tra questi richiedere ai datori di lavoro appaltatori o subappaltatori di indicargli espressamente il personale che svolge la funzione di preposto.
Ci troviamo ovviamente nell’art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.
Il mancato adempimento a quanto anzidetto comporta per il datore di lavoro appaltatore o sub appaltatore la sanzione penale prevista dall’art. 55, co.5, lett. d) ovvero l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro .
A fini del corretto adempimento non rileva il fatto che l’attività sia svolta autonomamente da due o più lavoratori, di diverse imprese, ognuno per la propria competenza e che i medesimi non esercitino alcuna funzione di vigilanza e coordinamento l’uno nei confronti dell’altro.
Infatti, come anche sottolineato anche recentemente dalla Commissione Interpelli, dal combinato disposto degli artt. 18, 26 e 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, emerge chiaramente la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e con essa l’obbligo di individuazione da parte del datore di lavoro, sempre e comunque.
A tal riguardo la Commissione, con interpello 4/2024 ha anche recentemente precisato che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come ultima soluzione, “se dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovrintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali”.
Infatti, ad esempio, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore, appare ovvio che le funzioni di vigilanza e controllo attribuite al preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso.
Altra questione, spesso ricorrente, affrontata dalla Commissione Interpelli, riguarda l’eventuale obbligo del preposto di essere fisicamente presente anche durante l’esecuzione di un’attività in appalto.
Nel caso di specie si è richiesto il parere riguardo la necessità che il medesimo debba essere individuato tra i lavoratori operanti o se possa essere anche il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che però non si reca presso il luogo delle lavorazioni.
Su questo tema, la Commissione Interpelli, in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo svolto dal preposto, si è orientata a considerare sempre obbligatorio che i datori di lavoro, appaltatori o subappaltatori, indichino al datore di lavoro committente il personale che svolga detta funzione, individuandolo tra i dipendenti in grado di adempiere effettivamente alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti dall’art. 19 in materia di sovrintendenza, vigilanza e tempestiva segnalazione.






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