La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro entra in una fase più strutturata anche a livello territoriale.
Regione Lombardia ha pubblicato i nuovi indirizzi operativi per i soggetti formatori, con l’obiettivo di garantire un’applicazione uniforme e corretta dell’Accordo Stato-Regioni 59/2025, adottato ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
Il documento non si limita a recepire l’Accordo, ma introduce regole operative precise per il contesto lombardo, attribuendo alle ATS (Agenzie per la tutela della Salute) il compito di verificare la corretta applicazione della normativa e di supportare soggetti formatori e datori di lavoro.
Un passaggio che sposta l’attenzione dalla semplice erogazione dei corsi alla qualità complessiva del processo formativo.
Un recepimento regionale che rende le regole vincolanti
Gli Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia hanno natura vincolante per tutti i soggetti formatori accreditati sul territorio regionale.
Il mancato rispetto delle disposizioni può incidere direttamente sulla validità degli attestati rilasciati e comportare conseguenze sul piano dell’accreditamento.
Il messaggio è chiaro: in Lombardia la formazione sulla sicurezza non è più un adempimento formale, ma un’attività strutturata, tracciabile e verificabile.
A quali corsi si applicano i nuovi indirizzi operativi
Le disposizioni regionali riguardano l’intero perimetro dei percorsi formativi previsti dall’Accordo Stato-Regioni 59/2025.
Rientrano nell’ambito di applicazione sia i corsi di base sia quelli di aggiornamento, inclusi i percorsi destinati a datori di lavoro, RSPP e ASPP, coordinatori per la sicurezza, lavoratori, preposti e dirigenti.
Sono inoltre ricompresi i corsi relativi ad attività ad alto rischio, come ambienti confinati, uso di attrezzature di lavoro e ponteggi, segnaletica stradale, lavori su funi e altri contesti specialistici.
In sostanza, il quadro riguarda la quasi totalità dell’offerta formativa in materia di sicurezza.
Come devono essere organizzati i corsi in Lombardia
Uno dei punti centrali degli indirizzi regionali riguarda l’organizzazione documentale.
Per ogni corso, i soggetti formatori devono istituire il fascicolo del corso, predisporre un progetto formativo coerente con l’Accordo e mantenere un registro presenze, cartaceo o digitale; devono inoltre essere predisposti verbali e prove di verifica finale.
Tutta la documentazione deve essere conservata per almeno dieci anni ed essere sempre disponibile in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.
La formazione diventa così un processo strutturato, documentato e verificabile nel tempo, non più un semplice adempimento formale.
In questo contesto, Aifes è già allineata ai nuovi indirizzi operativi ed è pronta a supportare soggetti formatori, consulenti e aziende che intendono avviare corsi in Regione Lombardia, accompagnandoli nella corretta progettazione, gestione documentale e organizzativa dei percorsi formativi.
Comunicazione di inizio corso: un passaggio imprescindibile
I soggetti formatori accreditati in Lombardia devono comunicare l’avvio del corso al Servizio PSAL della ATS territorialmente competente almeno dieci giorni prima, tramite PEC.
La comunicazione deve includere i dati di accreditamento, i docenti e il responsabile del progetto, il calendario, il programma, il numero dei partecipanti e gli impegni relativi a frequenza, registri e fascicolo del corso.
In assenza di questa comunicazione, il corso non può essere considerato regolarmente avviato.
Verifiche finali e comunicazione di fine corso
Le verifiche di apprendimento devono essere svolte secondo quanto previsto dall’Accordo 59/2025 e affidate a una commissione interna di docenti.
Entro trenta giorni dalla conclusione del corso, il soggetto formatore deve trasmettere alla ATS la comunicazione di fine corso, allegando la metodologia di valutazione, gli esiti delle prove e i dati dei partecipanti risultati idonei.
Le ATS possono assistere alle verifiche e porre quesiti direttamente ai discenti, rafforzando il controllo sull’effettiva efficacia del percorso formativo.
Attestati di formazione: contenuti e format obbligatori
Gli attestati sono emessi direttamente dai soggetti formatori e devono contenere tutte le informazioni minime previste dall’Accordo Stato-Regioni.
Per i soggetti accreditati in Lombardia è inoltre obbligatorio l’utilizzo dei format regionali ufficiali, senza possibilità di personalizzazioni non autorizzate.
Formazione a distanza e controlli sulle piattaforme
L’e-learning e la videoconferenza sincrona sono ammessi solo nei casi espressamente previsti dalla normativa.
In tali situazioni, la ATS competente è quella della sede del soggetto formatore e devono essere garantiti accessi alle piattaforme utilizzate per eventuali controlli.
Convegni e seminari come aggiornamento
L’aggiornamento può avvenire anche tramite convegni e seminari, purché coerenti con i contenuti formativi previsti, con alcune esclusioni.
Anche in questi casi resta obbligatorio il registro presenze e, per i soggetti accreditati, la comunicazione preventiva alla ATS competente.
Il periodo transitorio: cosa è consentito tra maggio 2025 e maggio 2026
Un passaggio cruciale riguarda il regime transitorio.
L’Accordo Stato-Regioni 59/2025 è stato approvato nel maggio 2025 e prevede un periodo transitorio di 12 mesi, valido fino al maggio 2026.
Durante questo arco temporale è ancora possibile avviare corsi secondo i precedenti Accordi Stato-Regioni oggi abrogati, applicandone integralmente le regole e le circolari regionali allora vigenti.
Il periodo transitorio non rappresenta però una deroga sostanziale: è una fase di accompagnamento pensata per consentire ai soggetti formatori di adeguare progressivamente processi, documentazione e progettazione al nuovo impianto normativo.
Il ruolo di Regione Lombardia e delle ATS
Regione Lombardia e ATS non erogano direttamente formazione, ma ne controllano qualità e correttezza.
Svolgono verifiche ex ante ed ex post, forniscono supporto a datori di lavoro e formatori e promuovono il confronto nei Comitati ex art. 7 del D.Lgs. 81/2008.
I dati relativi ai corsi vengono monitorati annualmente e pubblicati in forma aggregata, contribuendo a una visione complessiva del sistema formativo regionale.
Cosa devono fare oggi i soggetti formatori
Il quadro che emerge è netto.
Per i soggetti formatori che operano in Lombardia non è più sufficiente “fare corsi”: serve una gestione strutturata, coerente con gli indirizzi regionali e capace di reggere il passaggio dal periodo transitorio (maggio 2025 – maggio 2026) all’applicazione piena dell’Accordo Stato-Regioni.
In questa fase di cambiamento, Aifes è pronta ad affiancare i soggetti formatori che operano o intendono operare in Regione Lombardia, offrendo supporto nell’adeguamento organizzativo, nella gestione del periodo transitorio e nella corretta applicazione dei nuovi requisiti normativi, per arrivare preparati alla piena operatività del nuovo sistema.





