Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 si apre una nuova fase per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Non si tratta di un semplice aggiornamento normativo, ma di una riforma strutturale del sistema formativo, che mette al centro qualità, verifica dell’efficacia e uso consapevole delle tecnologie digitali.
A chiarire l’impianto metodologico dell’Accordo è intervenuto anche INAIL, che in un recente fact sheet ha fornito indicazioni operative particolarmente rilevanti per i soggetti formatori.
Indicazioni che aiutano a leggere il cambiamento per quello che è: un passaggio da una formazione “adempitiva” a una formazione orientata ai comportamenti reali sul lavoro.
Un unico quadro normativo per la formazione sulla sicurezza
La prima novità, forse la più attesa, è l’abrogazione di tutti i precedenti accordi in materia di formazione.
Si supera finalmente la frammentazione che negli anni ha generato interpretazioni divergenti e applicazioni disomogenee sul territorio.
Oggi esiste un solo testo di riferimento, valido a livello nazionale, che definisce durata, contenuti minimi, periodicità e modalità di erogazione dei percorsi formativi.
Un punto fermo che semplifica il quadro normativo, ma al tempo stesso alza l’asticella delle responsabilità.
Nuovi obblighi formativi: corsi mirati e ruoli specifici
L’Accordo introduce nuovi percorsi obbligatori che segnano un cambio di impostazione chiaro.
Viene previsto un corso specifico per i datori di lavoro, in attuazione degli obblighi introdotti dalla legge 215/2021, e un percorso dedicato agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in coerenza con il DPR 177/2011.
Il messaggio è evidente: la formazione non è più “uguale per tutti”, ma sempre più costruita sui ruoli effettivi e sui contesti reali di lavoro.
Un approccio che richiede maggiore progettazione, ma restituisce anche maggiore coerenza tra rischio e competenze.
Verifica dell’apprendimento e valutazione dell’efficacia sul lavoro
Uno dei passaggi più significativi riguarda il rafforzamento delle verifiche di apprendimento.
Test, colloqui e simulazioni diventano obbligatori per tutti i corsi, compresi gli aggiornamenti, e devono rispettare soglie minime di superamento.
Ma la vera svolta è un’altra: L’Accordo introduce in modo esplicito il tema della valutazione dell’efficacia della formazione sul lavoro.
Non basta dimostrare di aver appreso nozioni: occorre verificare che le competenze vengano effettivamente applicate.
Il datore di lavoro è chiamato a svolgere questa verifica attraverso strumenti concreti, come l’analisi degli infortuni e dei mancati infortuni, questionari rivolti ai lavoratori e checklist di osservazione operativa.
È qui che la formazione smette di essere un evento isolato e diventa parte integrante dell’organizzazione del lavoro.
Più responsabilità per i soggetti formatori
Con il nuovo Accordo cresce anche il ruolo – e la responsabilità – dei soggetti formatori.
Non è più sufficiente erogare un corso: occorre progettarlo, documentarlo e dimostrarne la qualità nel tempo.
I formatori devono predisporre un progetto formativo strutturato, rispettare limiti precisi sul numero di partecipanti e sui rapporti docente/discente nelle attività pratiche, garantire una frequenza minima del 90% e conservare il fascicolo del corso per dieci anni.
Viene inoltre introdotta una classificazione dei soggetti formatori, per assicurare standard omogenei e maggiore trasparenza.
Qualità della formazione e approccio per processi: il ciclo PDCA
La progettazione formativa deve ora seguire un approccio per processi ispirato al ciclo di Deming, noto come PDCA.
Analisi dei fabbisogni, progettazione, erogazione, monitoraggio, riesame e miglioramento continuo diventano fasi strutturate di un unico percorso.
È un’impostazione molto vicina ai sistemi di gestione e segna un avvicinamento deciso tra formazione ed efficacia organizzativa.
La formazione non è più un obbligo da “smarcare”, ma uno strumento per migliorare realmente i comportamenti sul lavoro.
Tecnologie digitali nella formazione: opportunità, non scorciatoie
Ampio spazio è dedicato all’uso delle tecnologie digitali.
L’Accordo disciplina in modo più chiaro la formazione e-learning asincrona, la videoconferenza sincrona e apre all’utilizzo di realtà virtuale, realtà aumentata, simulatori e serious game.
Il chiarimento fondamentale è però uno: le tecnologie non sostituiscono l’addestramento pratico obbligatorio.
Possono rafforzare l’apprendimento, soprattutto in contesti complessi o ad alto rischio, ma non diventare scorciatoie.
Accanto ai vantaggi, vengono evidenziate anche le criticità: costi, competenze necessarie, rischio di puntare sull’“effetto wow” a scapito dei contenuti, aspetti etici e gestione dei dati.
Cosa cambia davvero per formatori e imprese
L’Accordo Stato-Regioni 2025 segna un cambio di paradigma netto.
Meno attenzione alla burocrazia formale e più focus sulla qualità, sull’efficacia e sui comportamenti reali nei luoghi di lavoro.
Per consulenti, soggetti formatori e datori di lavoro è il momento di ripensare seriamente come viene progettata ed erogata la formazione sulla sicurezza, non solo quanta formazione viene fatta.
Chi continuerà a ragionare in termini puramente quantitativi rischia di trovarsi fuori tempo massimo.





