La circolare congiunta INL–Regioni del 14 luglio 2025 chiarisce i criteri di idoneità: esperienza, poteri reali e formazione effettiva.
In un contesto dove la sicurezza sul lavoro rischia ancora troppe volte di essere affidata a scelte formali e burocratiche, arriva una presa di posizione chiara e condivisa: la funzione del preposto non si può improvvisare.
Lo ribadisce la circolare congiunta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e della Conferenza delle Regioni, datata luglio 2025, che affronta un tema spinoso e di stretta attualità: l’attribuzione del ruolo di preposto a figure con bassa anzianità di servizio o con contratti di apprendistato.
Nessun automatismo: il preposto si valuta, non si presume.
Il documento parte da un dubbio concreto: può un lavoratore con 12 mesi di esperienza o un apprendista ricoprire la funzione di preposto?
La risposta è tanto semplice quanto di peso: non esistono regole generali che lo vietino, ma nemmeno scorciatoie che lo consentano in automatico.
La normativa vigente (D.Lgs. 81/08) non pone limiti espliciti di anzianità o contrattuali, ma impone una valutazione delle capacità reali del soggetto, della sua formazione e soprattutto della sua effettiva titolarità dei poteri necessari a prevenire eventi lesivi.
“L’inidoneità allo svolgimento dei compiti di preposto non può derivare solo dalla qualifica di apprendista” – si legge nella circolare – ma va accertata in concreto.
Un principio ribadito anche dalla recente sentenza della Cassazione Penale (Sez. IV, n. 6790/2024): ciò che conta è la capacità effettiva di esercitare un potere impeditivo, e non lo status giuridico-formale del lavoratore.
Il confine tra forma e sostanza: attenzione alla “finta” formazione
Uno dei passaggi più rilevanti del documento è il richiamo agli organi di vigilanza: dovranno valutare caso per caso la sussistenza reale dei requisiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08.
E questo implica anche verificare che:
- la formazione del preposto non sia solo un adempimento formale, ma abbia davvero trasferito conoscenze e competenze pratiche;
- il soggetto sia in grado di esercitare il controllo operativo e far rispettare le misure di prevenzione;
- l’ambiente lavorativo e il contesto organizzativo siano coerenti con l’incarico conferito.
La circolare invita esplicitamente a raccogliere anche testimonianze tra i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza, al fine di accertare che la figura designata come preposto non sia solo sulla carta, ma operi effettivamente come tale.
Apprendista preposto? Solo se davvero qualificato
Il documento non chiude la porta alla possibilità che un lavoratore in apprendistato, già qualificato per la mansione, possa essere designato preposto.
Tuttavia, il percorso formativo-professionalizzante non può dirsi concluso solo per il titolo: serve verificare l’effettiva maturazione dell’esperienza, il possesso delle abilità pratiche e la possibilità di esercitare il ruolo in piena autonomia.
Conclusione: il preposto è una responsabilità, non una casella da spuntare
In un momento in cui la funzione del preposto è sempre più centrale nel sistema di prevenzione aziendale — anche a seguito delle modifiche al D.Lgs. 81/08 — questa circolare congiunta rappresenta un richiamo fondamentale alla responsabilità dei datori di lavoro: non basta nominare un preposto, serve sceglierlo con consapevolezza, formarlo in modo serio e metterlo davvero in condizione di esercitare il proprio ruolo.
Come da sempre sostiene Sicuro Magazine, la sicurezza non si improvvisa, si costruisce.
E comincia da chi deve vigilare ogni giorno su di essa.





