In base alla Sentenza N. 29090 dell’11 novembre 2019 della Corte di Cassazione, il licenziamento per giusta causa relativo ad un litigio breve e facilmente sedabile tra colleghi è illegittimo.
Nello specifico, due lavoratori assunti da un Consorzio, rispettivamente un dipendente quadro e un sottoposto, sono venuti alle mani.
Il quadro, ossia il soggetto licenziato, dopo essere stato aggredito dal sottoposto, ha agito violentemente e il sottoposto, sentendosi provocato, ha agito di conseguenza difendendosi.
Il datore di lavoro ha descritto il fatto come una rissa e quindi una condotta grave, che in base all’art. 21 n.6 del CCNL di categoria è punibile con il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
I motivi di tale decisione sarebbero desumibili dal fatto che, oltre ad aver innescato una “rissa” per futili motivi, provocando di conseguenza un lungo periodo di assenza dal lavoro, si sia destabilizzata la tranquillità nell’ambiente lavorativo.
La corte territoriale ha proceduto con un accertamento in concreto dei fatti, venendo alla conclusione che il licenziamento è illegittimo perché sproporzionato.
Dalla lettura della Sentenza emerge che il diverbio, scaturito poi in vie di fatto, avvenuto sul posto di lavoro tra colleghi e provocando lesioni personali, non può provocare un licenziamento se non sussistono precedenti disciplinari e se il litigio ha avuto una breve durata ed è stato sedato in poco tempo.
La Corte d’Appello ha dichiarato risolto il rapporto e ha condannato il Consorzio al pagamento di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto del lavoratore, a titolo di indennità risarcitoria.