Come noto, la legge 215/2021 di conversione del decreto-legge 146/2021, ha introdotto significative novità che investono la figura del preposto.
Prima di accennare alcuni spunti di riflessione sui potenziali ed accresciuti profili di responsabilità del preposto, da un lato, e sugli obblighi in capo al datore di lavoro, dall’altro, riteniamo utile sintetizzare le cennate modifiche normative.
In particolare, si segnala la modifica dell’art.18 comma 1 del testo unico, che ora prevede ulteriori ed espliciti obblighi in capo al datore di lavoro il quale, a mente della lett. b-bis), è tenuto ad “… individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
La novella di cui sopra però, va letta in combinato disposto con il rimodulato art.19 del D.Lgs. 81/2008 la cui lett. a) individua con ancor maggiore dettaglio e cogenza gli obblighi del preposto, che sono quelli di “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Ma non basta.
Il legislatore, allo scopo di potenziare la funzione del preposto, al comma 1 dell’art. 19 del testo unico ha aggiunto la lettera f-bis) che testualmente recita: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
A testimonianza del particolare risalto che il legislatore ha voluto dare a questa figura storica del sistema prevenzionistico, depone anche la modifica dell’articolo 26 del D.Lgs. n° 81/2008 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) che, con il nuovo comma 8-bis, prevede che “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
Infine, sempre riguardo al preposto, rileviamo una significativa modifica dell’art. 37 comma 7 e la contestuale introduzione del comma 7-ter, per effetto dei quali “7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
“7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Le conseguenze più immediate di questa “mini” rivoluzione sono sintetizzabili, a nostro avviso, nell’obbligo del datore di lavoro di individuare formalmente, quindi con atto scritto, il preposto, in ragione delle competenze professionali possedute dall’incaricato e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico medesimo.
Si impone, in altre parole, la massima diligenza da parte del datore di lavoro nella scelta oculata del preposto, anche per evitare di incorrere in responsabilità penali per culpa in eligendo o, come accadeva in un recente passato, di assegnare “di fatto” le funzioni di preposto ad un lavoratore senza che questi avesse la minima consapevolezza dei propri doveri e diritti.
Ed è proprio per perimetrare meglio i confini di questo binomio diritti-doveri che il legislatore ha introdotto un’altra novità, rappresentata da una sorta di “tutela sindacale” (già prevista per il RLS) ora allargata al preposto che non potrà subire pregiudizi a causa dello svolgimento della propria attività.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui, il preposto rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro o una condizione di pericolo e, per tali ragioni, decidesse di interrompere temporaneamente l’attività.
Di particolare interesse, per la parte che più ci riguarda, è il rinvio ad un nuovo Accordo Stato Regioni, da adottarsi entro il prossimo 30 giugno 2022, per la ridefinizione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione dei preposti (insieme a datori di lavoro e dirigenti), che dovrà assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, rigorosamente in presenza e con cadenza biennale, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione o dell’insorgenza di nuovi rischi.
Tenuto conto dello sviluppo tecnologico in materia di formazione, riteniamo sufficiente un breve accenno al dibattito sulla sostanziale equivalenza tra formazione in presenza e formazione a distanza in modalità sincrona.
Riteniamo utile, infine, una sintetica analisi critica di taluni approfondimenti sulla “nuova” veste del preposto, avviati da parte di talune associazioni dei datori di lavoro che ci appaiono a dir poco “faziosi”, oltre che vulnerati da una visione che ci permettiamo di definire miope e comunque contraria alla ratio del legislatore.
Approfondimenti che sembrerebbero più orientati a sottolineare i nuovi e maggiori profili di responsabilità di questa fondamentale figura prevenzionistica, a tutto beneficio (sic!) di un presunto “allentamento” delle responsabilità penali del datore di lavoro, a titolo di lesioni od omicidio colposo, in caso di infortunio sul lavoro.
Al riguardo, infatti, ci permettiamo di rilevare che la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere il frutto di un’azione combinata, sinergica, responsabile e virtuosa da parte di tutti gli attori della sicurezza, nessuno dei quali deve sentirsi manlevato dall’obbligo di adempiere, sempre e comunque, ai propri obblighi adoperando la massima diligenza ed andando anche al di là del mero adempimento di un obbligo di legge.