Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una figura professionale regolata dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008.
Viene designata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
È responsabile principalmente della consulenza per il raggiungimento degli obiettivi riguardanti il sistema di gestione della sicurezza.
Pertanto, il RSPP non ha un ruolo gestionale, ma è tenuto a svolgere l’incarico affidato dal datore di lavoro collaborando con lui, individuando i rischi e le possibili soluzioni per risolverli.
Alla luce delle suddette descrizioni si riporta sinteticamente il contenuto della sentenza N. 49761 della Cassazione Penale sez. 4, che ha annullato la sentenza della Corte di Appello in riferimento alla responsabilità per omicidio colposo del RSPP di un infortunio mortale di un lavoratore, per lo schiacciamento con un tubo di 600 chili caduto dall’alto durante lavori di manutenzione.
La Corte territoriale aveva addebitato al RSPP delle scelte esecutive sbagliate e di non aver argomentato e segnalato al datore di lavoro i possibili rischi prima di svolgere la lavorazione in questione.
Il RSPP, come anche gli altri soggetti obbligati e responsabili dell’accaduto, ha proposto ricorso facendo riferimento ad un’errata applicazione del D.Lgs 81/2008, non avendo individuato la corretta responsabilità di un RSPP in caso di infortunio e dell’applicazione di parametri di giudizio errati.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del RSPP, sottolineando il ruolo di consulenza dello stesso e l’importanza di adempiere diligentemente al ruolo affidatogli.
La Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento secondo cui “in materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro.
In altri termini, il RSPP risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate”.