Di recente l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha inteso richiamare il contenuto della Direttiva 2000/78/CE
Il Consiglio stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alla persone con disabilità.
Le persone con disabilità devono godere di un trattamento equo sul lavoro anche in materia di salute e sicurezza.
La salute e la sicurezza non devono pertanto diventare una scusa per non assumere o per continuare a non assumere persone disabili.
Un luogo di lavoro accessibile per le persone con disabilità è a maggior ragione più sicuro e accessibile per tutti i dipendenti, clienti e visitatori.
È doveroso ricordare come la legislazione europea tuteli le persone con disabilità sia in materia di discriminazione quanto in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assumendo orientamenti convergenti e non contrapposti.
La legislazione sulla salute e sicurezza chiede ai datori di lavoro di effettuare le valutazioni dei rischi e di introdurre adeguate misure di prevenzione, con particolare riguardo ai gruppi particolarmente esposti agli specifici pericoli che li riguardano.
Essi inoltre devono organizzare il luogo di lavoro tenendo conto, se necessario, di eventuali lavoratori in situazione di handicap;
mettere a disposizione attrezzature adatte al lavoro da svolgere e che possano essere utilizzate dai lavoratori, senza pericolo per la propria sicurezza.
La legislazione contro la discriminazione richiede ai datori di lavoro di prevedere una soluzione appropriata per i disabili, consentendo loro di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o di ricevere una formazione.
I datori di lavoro devono prevedere misure pratiche ed efficaci destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell’handicap, ad esempio adeguando i locali, adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo i mezzi di formazione o di inquadramento.
Quando ha luogo la discriminazione?
La direttiva quadro sulla parità di trattamento in materia di occupazione bandisce la discriminazione nell’occupazione, tanto diretta quando indiretta, per motivi di disabilità.
Sussiste discriminazione quando una persona viene trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga per motivi di disabilità.
Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone in situazione di particolare handicap, rispetto ad altre persone.
Le misure di salute e sicurezza destinate a proteggere le persone da ferite, non dovrebbero essere usate in maniera discriminatoria per escludere le persone con disabilità dal luogo di lavoro o per trattarle in maniera meno favorevolmente, ad esempio dichiarando che un lavoratore su una sedia a rotelle non possa abbandonare un edificio in caso di emergenza o che un lavoratore con turbe all’udito non possa reagire ad un allarme in caso d’incendio.
Se la causale “per motivi di salute e sicurezza “ viene prodotta quale motivo di esclusione, i datori di lavoro devono dimostrare tramite una adeguata valutazione del rischio e un parere competente ad esempio di un’organizzazione specializzata nelle disabilità che esiste un vero problema che non può essere risolto adottando misure per accogliere la persona disabile ad esempio trasferendola ad un altro lavoro.
Quando un lavoratore disabile si trova a far fronte ad un rischio particolare non è opportuno ritenere che questo provvedimento venga applicato a tutti le persone con tale disabilità o essere usato per allestire una serie automatica di restrizioni concernenti il loro lavoro.
Quali consigli possiamo dare per un’accoglienza ragionevole e un luogo di lavoro sicuro per i lavoratori disabili?
L’accessibilità non si riferisce solo all’accesso agli edifici.
Sul lavoro essa si riferisce alla facilità con la quale i dipendenti possono utilizzare i locali, consentendo loro di essere quanto più autonomi.
Questo principio è valido per tutte le disabilità compresa la mobilità le alterazioni dell’apprendimento, visive o dell’udito.
Le esigenze di eventuali lavoratori disabili devono essere prese in considerazione in fare di progettazione e pianificazione anziché attenderne l’assunzione per effettuare le modifiche.