In materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro appare quantomai utile segnalare l’approccio, costante ed omogeneo, della giurisprudenza di legittimità in tema di sanzioni per la mancata formazione del lavoratore.
Al riguardo riteniamo doveroso ribadire che ogni centesimo speso nella formazione dei lavoratori è un investimento non solo eticamente apprezzabile, ma anche economicamente vantaggioso per qualunque impresa, indipendentemente dalla sua dimensione e dall’attività che svolge.
Un’affermazione tutt’altro che banale se solo si considerano gli enormi costi generali a carico della collettività, connessi e conseguenti ad ogni singolo infortunio sul lavoro o malattia professionale derivante da inadeguata o mancata formazione del lavoratore, e quelli a carico del datore di lavoro, derivanti sia dalla temporanea perdita di “forza-lavoro” che dalle sanzioni penali e amministrative previste dal testo unico (D.Lgs. 81_08).
Dal nostro osservatorio possiamo però affermare con certezza che, grazie all’incessante attività di AIFES e dei nostri numerosi e qualificati stakeholders che sostengono la nostra azione formativa, all’idea tradizionale – secondo la quale migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro rappresenta solo un costo aggiuntivo – si è progressivamente sostituita la convinzione che esso è parte indifferibile dello sviluppo organizzativo di una impresa.
Le imprese che, anche grazie alla costante e qualificata azione divulgativa di Aifes, hanno deciso di dedicare maggiore attenzione alla formazione per la salute e sicurezza sul lavoro non hanno potuto fare a meno di riscontrare gli innegabili benefici economici e sociali, che concorrono a migliorare l’efficienza, la produttività e la competitività aziendale.
Lo stesso discorso, ovviamente, vale per le piccole imprese le quali, anche con piccoli investimenti in formazione proporzionati alla dimensione aziendale, potranno ottenere risultati di assoluto rilievo.
Perciò occorre considerare la formazione dei lavoratori come un elemento chiave per lo sviluppo delle imprese e di crescita del Paese, oltre che come un ineludibile baluardo per una efficace tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
In proposito un ultimo spunto di riflessione ci viene offerto da una recente sentenza della Corte di Cassazione (cass. 26813_2020) che ha confermato il “doppio livello” di responsabilità, sia penale che amministrativo, a carico del datore di lavoro che non ottempera all’obbligo formativo sancito dall’art. 37 c.1 e 55 lett. c) del testo unico e non adempie alle prescrizioni imposte dagli organi di vigilanza a seguito di ispezione nei luoghi di lavoro, nei tempi e modi dettagliatamente indicati nel verbale di accertamento delle violazioni, seguendo lo schema procedimentale delineato dall’art. 24 del d.lgs. 758/94.
Ne deriva che, ove il datore di lavoro che non provveda ad una adeguata formazione del lavoratore calibrata sulle mansioni da svolgere e non ottemperi alle prescrizioni imposte dagli “ispettori”, rischia una sanzione di almeno 1.200 euro per mancata applicazione delle norme volte ad assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro, a meno che non provveda all’eliminazione delle violazioni accertate e al successivo pagamento di una sanzione amministrativa, dal cui tempestivo versamento (da operare entro 30 giorni dalla data di ammissione al pagamento) scaturisce l’estinzione della contravvenzione.
La recente sentenza del giudice di legittimità ci offre anche l’opportunità di sottolineare che il datore di lavoro condannato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 37 co. 1 e 55 lett. c) del d.lgs. 81/2008, non può utilmente invocare né “l’esimente” della particolare complessità della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, né il fatto che il lavoratore abbia svolto diverse mansioni all’interno dell’azienda.
In ordine al primo assunto ci sorregge l’art. 5 del Codice penale, che esclude espressamente la possibilità che possa essere invocata a propria scusa l’ignoranza della legge penale.
Al riguardo occorre però precisare che se i cittadini sono tenuti a rispettare le norme previste dal nostro ordinamento giuridico, quest’ultimo dovrà essere articolato in modo da consentire ai primi di comprenderne appieno il significato e di coglierne le conseguenze in caso di inosservanza delle norme, senza “comprimere la loro sfera giuridica con divieti non riconoscibili ed interventi sanzionatori non prevedibili” (Corte costituzionale n. 364/1988).
Tale onere si considera comunque assolto tramite la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica delle leggi via via promulgate.
In ordine al secondo assunto, invece, la sentenza in esame sancisce inequivocabilmente che << … l’assegnazione di mansioni diverse alla dipendente, lungi dall’avere natura esimente, rendeva in realtà ancor più stringente l’esigenza di assicurare alla stessa un’attenta formazione sui rischi connessi all’attività svolta…>>.
In tale contesto Aifes è impegnata con tutte le proprie sedi territoriali a dare il proprio contributo, assicurando una estesa e qualificata offerta formativa e avvalendosi dei più moderni supporti tecnologici e di una capillare rete di formatori esperti, qualificati ed accreditati.