Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è espresso positivamente,
riguardo la possibilità di procedere nell’adempimento di legge, per quanto concerne gli obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e lavoratori sospesi dall’attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito, anche se, a determinate condizioni.
Non sono mancati, tuttora permangono, dubbi in ordine alla disciplina degli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza rivolta ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegni al reddito in costanza del rapporto di lavoro.
Dubbi amplificati dalla confusione generata dalla sospensione della formazione in presenza quale misura di contenimento della diffusione del contagio da SARS-Cov-2 e, se non fosse già stato abbastanza, dalla errata convinzione che la proroga della validità a luglio 2021, di tutta una serie di certificazioni, potesse sollevare il datore di lavoro dagli obblighi di aggiornamento dei propri lavoratori e quindi dalle proprie responsabilità giuridiche in caso di infortunio.
La formazione in materia di salute e sicurezza è un obbligo del datore di lavoro che è chiamato ad assicurarne, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro e per tutta la durata del medesimo: sufficienza, adeguatezza, specificità, aggiornamento.
Non a caso tale obbligo permane anche nei confronti di lavoratori sospesi dall’attività lavorativa ma legati da un rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, già dallo scorso maggio 2013 ha affrontato il tema degli obblighi formativi, in materia di sicurezza sul lavoro, dei lavoratori sospesi dall’attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito.
L’interpello risponde all’istanza avanzata da Confindustria volto a conoscere se gli obblighi previsti dall’art.37 del D.Lgs. n.81/2008 possano rientrare tra quelli indicati dall’art. 4, comma 40, Legge n.92/2012 che condizionano la fruizione degli ammortizzatori sociali alla frequentazione di corsi di formazione e di riqualificazione. Ovvero se il percorso formativo previsto per i lavoratori dal citato art. 37 in relazione all’ASR n. 221 del 21 dicembre 2011 possa essere annoverato tra quelli di cui alla legge 92/2012.
Il dubbio è generato dal fatto che siccome lo svolgimento della formazione in materia di salute e sicurezza deve essere svolto “durante l’orario di lavoro” la condizione di sospensione potesse essere equiparata al tempo libero di cui alla previsione dell’art. 37, comma 12.
Ciò premesso la Direzione Centrale per l’Attività ispettiva ha concluso che è possibile erogare i soli corsi di aggiornamento e formazione funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, escludendo la previsione dei corsi di formazione legati alla costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzatore qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
Di tale informazione potranno giovarsi sia i datori di lavoro che si trovano nella condizione di avere lavoratori in cassa integrazione sia consulenti per la sicurezza che potranno pianificare al meglio l’attività di aggiornamento e formazione in previsione della riorganizzazione aziendale post Covid.