Anche quest’anno, com’è consuetudine, il governo ha predisposto una sorta di decreto-legge “omnia”
che contiene proroghe di termini relativi a previsioni normative molto diverse tra loro, che investono in qualche misura anche i temi connessi al lavoro, alla sicurezza sul lavoro e, ovviamente, all’emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2.
Il testo normativo in questione è il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea” (gazz. uff.).
Tra le proroghe dei termini di più qualificato interesse per la parte che ci compete, segnaliamo quelle relative a:
- Il funzionamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro per il rafforzamento dell’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 11, comma 2);
- la commissione tecnica di studio sulla comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali (art. 11, comma 3);
- la commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni (art. 11, comma 4);
- la sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (art. 12, comma 5);
- l’assunzione di personale al fine di potenziare l’attuazione delle politiche ambientali e di perseguire un’efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela ambientale (art. 15, comma 1);
- i termini delle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 del decreto-legge in esame, tra cui la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria (art. 19 e all. 1)
Più nel dettaglio, come indicato nel comunicato stampa 86/2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 dicembre scorso, il testo del decreto legge “milleproroghe” prevede “ la proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, con la previsione che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Tali termini riguardano, tra l’altro:
- il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
- la disciplina delle aree sanitarie temporanee;
- le unità speciali di continuità assistenziale;
- disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; la permanenza in servizio del personale sanitario;
- la deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione;
- disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione industriale;
- misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività;
- semplificazioni in materia di organi collegiali;
- la dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio;
- l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie;
- lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;
- la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- la sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari;
- l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19;
- la sospensione del termine di pagamento dei versamenti contributivi dei lavoratori autonomi beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020, fino alla comunicazione dell’esito della istanza da parte dell’Inps”.
A proposito di lavoro agile l’art. 19 prevede la proroga dei termini già previsti dal D.L. 34/2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, per effetto del quale:
– le amministrazioni pubbliche: “organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile (…) al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”;
– la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, “può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)”.
Inoltre, i datori di lavoro del settore privato “comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
Segnaliamo, inoltre, che anche la sorveglianza sanitaria eccezionale (art. 83 d.l.34/2020) è prorogata alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
Ulteriori slittamenti riguardano il codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) per i quali si fa rinvio alle norme contenute nel D.L. 183/2020 in esame.
Con riferimento alla sicurezza nell’ambito dell’edilizia scolastica, infine, segnaliamo lo slittamento al 31 dicembre 2021 del termine per i pagamenti da parte degli enti locali degli interventi di messa in sicurezza, manutenzione e ristrutturazione di edifici scolastici previsti dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.