È stata pubblicata da Uni
Ente Italiano di Normazione in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri un’interessante prassi di riferimento sul tema “Servizio prevenzione e protezione – Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008”.
Le prassi di riferimento sono documenti pubblicati dall’UNI che definiscono prescrizioni tecniche e che danno in tempi brevi un primo riferimento volontario su nuovi temi non ancora consolidati dalla normazione tecnica.
Elaborate sulla base di specifiche esigenze ed esperienze di parti economiche e sociali, sono documenti caratterizzati da un rapido processo di condivisione tra i soli autori, sotto il coordinamento dell’UNI.
Le prassi di riferimento sono documenti i cui contenuti esprimono le esigenze di soggetti del mercato e la cui elaborazione è garantita da regole UNI.
Non sono norme tecniche UNI, specifiche tecniche UNI/TS o rapporti tecnici UNI/TR (dalle quali si differenziano per il livello di consenso, il processo di elaborazione e la veste grafica) ma possono diventarlo se vengono condivise da tutto il mercato.
Possono trattare qualsiasi argomento nell’area di competenza del “Sistema UNI” a patto che non esistano norme o progetti di norma nazionali, europei o internazionali sullo stesso specifico argomento.
I temi tipici sono quelli più innovativi per la normazione, tra i quali le esperienze condotte nell’ambito delle prestazioni di servizi erogati all’utenza, particolari applicazioni settoriali di specifiche consolidate, disciplinari riguardanti nuove soluzioni tecnologiche e procedurali, protocolli per la gestione di marchi proprietari, trasferimento della conoscenza frutto di studi di ricerca applicata, e adozioni a livello nazionale di CEN Workshop Agreement (CWA).
Nello specifico la prassi fornisce elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008.
Il servizio di prevenzione e protezione, così come definito dall’art. 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – nuovo testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.
L’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede che il Servizio Prevenzione e Protezione svolga in collaborazione con le altre unità aziendali i prescritti adempimenti di legge e cioè:
- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
Inoltre, svolge attività di:
- redazione piani di emergenza ed evacuazione, consulenza e pareri per la sicurezza alle varie strutture aziendali
- redazione piani di sicurezza e coordinamento (ex Lgs. 494/96 e s.m.i.),
- individuazione di metodologie per lo sviluppo del sistema sicurezza integrato con i sistemi qualità dell’Azienda, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Infine, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. congiuntamente al Medico Competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno e gli fornisce con tempestività le valutazioni e i pareri di competenza al fine della programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori.
Nella Prassi di riferimento vengono individuate le attività tipiche che vengono svolte da un servizio di prevenzione e protezione valide generalmente per tutte le realtà aziendali.
Nella prima parte vengono individuate le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP.
Nella seconda parte tali attività vengono organizzate adottando un approccio strutturato per processi che permette di sistematizzarle dal punto di vista concettuale, metodologico e operativo.
Tale approccio consente sia al Datore di Lavoro sia al RSPP, nel rispetto dei rispettivi compiti, di pianificare, organizzare, programmare, gestire le attività di prevenzione e protezione nel proprio contesto organizzativo e produttivo, predisponendo le procedure di sicurezza per le attività aziendali e i sistemi controllo delle misure di prevenzione e protezione.
L’approccio segue la logica del “Ciclo di Deming”, nell’ottica di miglioramento continuo.
Seppur schiacciata sulla figura del Rspp, la prassi presenta interessanti spunti di riferimento soprattutto in relazione alla procedura di pianificazione, attuazione, verifica, azione, tipica del ciclo di Deming, molto utile per evitare significative e pericolose omissioni nel processo valutativo e nella definizione del piano di miglioramento continuo.
Attenzione però a considerare residuali, le figure del medico competente e del Rls nel processo valutativo.