La buona notizia per gli addetti ai lavori è finalmente arrivata.
Con ordinanza n. 72 del 29 giugno 2020 la regione Piemonte ha autorizzato la formazione prevenzionistica in presenza anche per la parte teorica.
Buon ultima, ci verrebbe da dire.
Soprattutto alla luce delle decisioni già adottate dalle altre regioni, peraltro in perfetta aderenza con quanto deliberato dalla Commissione Stato-regioni, che aveva esplicitamente inserito la formazione in materia di salute e sicurezza tra le attività esercitabili nel rispetto dei protocolli anti-contagio.
Una scelta che, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, proprio perché arrivava in forte ritardo, avrebbe dovuto impegnare tutte le regioni senza eccezione alcuna.
Ovviamente non è la prima volta che una singola regione decida di disapplicare o modulare “motu proprio” le decisioni collegialmente assunte nell’ambito del citato consesso interistituzionale, ma questa volta il paradosso ci sembrava davvero difficile da spiegare, tant’è che non abbiamo certo lesinato le nostre critiche ad un provvedimento che ci sembrava non sufficientemente ponderato.
Soprattutto perché non risultava di agevole comprensione l’iter logico seguito dalla Regione Piemonte per negare la possibilità di assicurare (in presenza) un adempimento così importante per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, seppur nel rigoroso rispetto dei precisi protocolli anti-contagio già previsti per la quasi totalità delle attività economiche.
Salutiamo perciò con viva soddisfazione la recentissima decisione del presidente della regione Piemonte che, con ordinanza n. 72 del 29 giugno 2020 ha revocato, a decorrere dal 30 giugno 2020, il punto 28 del decreto n. 68 del 13 giugno 2020 consentendo ai soggetti pubblici e privati di svolgere, alla luce del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le attività di formazione professionale in presenza nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Formazione Professionale” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020.
Con un approccio che ci sembra un po’ troppo manicheo, infine, le nuove disposizioni regionali raccomandano di utilizzare la VDC nel rispetto di quanto previsto nell’allegato II dell’Accordo 128/2016 e solo per i moduli formativi che prevedono la formazione in e-learning.
Su questo tema, però, andrà aperta una riflessione a parte.