La regione Piemonte ha autorizzato le attività di formazione in presenza per i lavoratori, ma solo per la parte pratica.
È vero, il Piemonte è al secondo posto tra le regioni con il maggior numero di contagi:
sono 31.241 con un incremento giornaliero medio di + 26 , ma ciò non toglie che la quasi totalità delle attività economiche sono ripartite e che tutte le attività procedono nel rispetto di precisi protocolli anti-contagio.
Allora ci chiediamo perché un adempimento così importante per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (si tratta di un vero e proprio obbligo per il datore di lavoro) debba essere ancora sottoposto ad inutili limitazioni?
Perché in questo periodo di lockdown e di ripresa con cautela nessuna attività come quella della formazione prevenzionistica ha subito tante limitazioni?
Eppure, il numero degli incidenti è stato considerevole così come il numero delle vittime strappate all’affetto dei propri cari.
Quale datore di lavoro potrà far valere efficacemente, nell’alleggerire la propria responsabilità dinanzi al giudice penale, la difficoltà di interpretare le limitazioni imposte dalle regioni in materia di formazione?
Sembra tutto così assurdo come altrettanto assurda appare la chiusura di molti uffici di vigilanza a fronte della crescente necessità di ritornare nelle imprese per verificare cosa sta succedendo.
La formazione in materia di salute e sicurezza è stata recentemente inserita, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, tra le attività esercitabili nel rispetto dei protocolli anti-contagio.
Una scelta che arriva in ritardo ma che cerca per questo di recuperare il tempo perduto.
Non si capisce pertanto la posizione del Piemonte se non quale ulteriore testimonianza della macroscopica asimmetria con la quale le regioni, seppur legittimamente, si muovono in materia di formazione professionale e, di conseguenza, su quello della formazione per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Lo prevede ,chiaro e tondo, il decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 giugno 2020, n. 68 – recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – che ha revocato il D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020”.
In ossequio al nuovo DPGR, le cui previsioni sono valide dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020, “[…] è consentito ai soggetti pubblici e privati svolgere, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:
– l’attività di formazione professionale con la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, sia per le attività svolte in laboratorio con l’utilizzo di macchinari, attrezzature o strumenti sia in spazi aperti, e gli stage che riguardino attività economiche che non siano sospese,
– l’attività formativa in presenza e gli esami finali che prevedono prove teorico-pratiche di verifica degli apprendimenti, che non possono essere svolte a distanza perché richiedono l’utilizzo di macchinari, attrezzature, strumenti, o per la specificità del profilo professionale, per la cui valutazione si richiedono prove di simulazione lavorative-professionali,
– i servizi al lavoro da realizzare in presenza a condizione che tali attività, previa rigorosa valutazione, non siano utilmente realizzabili a distanza,
– i servizi di orientamento alle scelte e alle professioni per adolescenti e giovani erogati in modalità individuale e in presenza, a condizione che tali attività, previa rigorosa valutazione, non siano utilmente realizzabili a distanza”.
Ne consegue che è consentito svolgere attività formativa in presenza per i moduli pratici con l’utilizzo di macchine, attrezzature, strumenti per i quali non è possibile erogare la formazione in video conferenza (ad esempio: attrezzature di lavoro).
È altresì possibile realizzare attività formative in presenza a condizione che tali attività, previa rigorosa valutazione, non siano utilmente realizzabili a distanza.
Ovviamente le attività formative in presenza devono essere erogate nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Formazione professionale” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” dell’11 giugno 2020, allegate al decreto 6.