Il datore di lavoro ha l’onere di ricorrere ad esperti nel caso in cui egli non abbia la necessaria esperienza e competenza per occuparsi direttamente di tutti quegli aspetti rischiosi che fanno parte dell’attività lavorativa del proprio personale.
A confermarlo sono anche alcune sentenze della Corte di Cassazione che hanno esentato da responsabilità il datore di lavoro che, diligentemente, ha incaricato tecnici competenti per la risoluzione di problematiche in materia di sicurezza sul lavoro.
In base all’art. 31 del D. Lgs 81/2008, è il datore di lavoro a dover organizzare il servizio di prevenzione e protezioni per la propria azienda o può incaricare persone o società esterne, nel caso in cui non se ne possano occupare i dipendenti, perché privi dei requisiti richiesti.
Se il datore di lavoro ricorre a persone o a servizi esterni, non è per questo esonerato dalla responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro che ne deriva, soprattutto quando si tratta di effettuare la valutazione dei rischi.
Pertanto, gli errori di soggetti esterni nel valutare i rischi, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, il quale è sempre tenuto ad attuare, o comunque ad accertarsi dell’esistenza di misure di prevenzione contro gli infortuni.