In base all’art. 2087 del Codice civile, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità psico- fisica dei propri lavoratori.
Quanto descritto vale anche nel caso di lavoratore affetto da malattia psichiatrica, se dimostrata. Questo concetto è stato chiarito più volte in alcune Sentenze.
Secondo la Cassazione Penale Sez. IV, 20 settembre 2012 N. 36272, il datore di lavoro ha l’obbligo di prevenire comportamenti maldestri e confusionali dovuti all’assunzione di alcolici.
In questo caso, il dipendente stava lavorando al primo piano di un edificio per la sigillatura di un vano finestra, quando cadendo da un’altezza di 5 metri ha perso la vita.
All’interno della stanza era stato allestito un ponteggio di circa un metro di altezza, ma non era stato allestito nulla all’esterno del vano per una maggiore protezione.
Dopo la morte del lavoratore le analisi del tasso alcolemico rilevavano un valore tale da provocare atassia, disturbi di equilibrio, instabilità ed ebbrezza.
Per la Corte d’Appello, tale condizione non rappresenta una responsabilità unica del lavoratore, bensì, quanto chiarito dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro deve evitare danni derivanti da comportamenti imprudenti.
Un’altra Sentenza, la N. 7709 del 20 febbraio 2008 della Cassazione Penale Sez. IV, ha confermato la condanna di un delegato aziendale in materia di sicurezza sul lavoro per omicidio colposo di un operaio che lavorava da due mesi come addetto ad una macchina per la produzione di taniche di plastica.
Il lavoratore, sotto l’effetto della cannabis, aveva inserito la testa dentro il corpo pressa, rimanendo incastrato, considerando anche che il pannello di protezione della macchina non era fissato alla struttura.
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello del concorso di colpa dell’operaio, consapevole che l’assunzione di sostanze avrebbe influenzato la sua capacità lavorativa.