In arrivo la modifica delle procedure accertative di primo livello di cui all’art. 8 comma 2 Accordo Stato regioni del 18 Settembre 2008
per renderle rispondenti, con controlli improntati a maggiore semplicità ed efficacia ,alla finalità di individuare, tra i lavoratori, i soggetti a rischio di infortunio grave o mortale per assunzione/abuso di alcolici e di sostanze stupefacenti o psicotrope ,nei cui confronti attivare la sospensione cautelativa dalla mansione sino alla cessazione della condizione di rischio per il lavoratore stesso e per i terzi nei casi di dipendenza.
Il documento recante “Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e tossicodipendenza e i coordinamento delle azioni di vigilanza
- sostituisce le Intese, in materia, della Conferenza Stato Regioni sancite il 16 marzo del 2006 e il 30 ottobre del 2007
- e modifica parzialmente le procedure contenute nell’Accordo del 18 Settembre 2008 riguardante l’iter procedurale del primo livello di accertamenti, restando immodificate le procedure di approfondimento diagnostico–accertativo di secondo livello, riservate alle strutture sanitarie competenti individuate all’art.2 e all’art 6 dell’intesa del 30 Ottobre 2007.
Ecco le più importanti modifiche.
- Le attività lavorative ad elevato pericolo di infortunio comportante gravi conseguenze per l’incolumità e la salute del lavoratore, degli altri lavoratori e dei terzi nello svolgimento delle mansioni specifiche saranno contenute in un unico allegato A che sostituisce gli allegati I della l’intesa dal 6 marzo del 2006 e l’allegato I dell’intesa del 30 ottobre 2007
- Individuate le misure da adottare da parte del datore di lavoro allo scopo di prevenire i rischi da assunzione di alcolici o di stupefacenti nelle attività ad elevato pericolo di infortuni con gravi conseguenze per l’incolumità e la salute del lavoratore e dei terzi di cui all’allegato a per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria
Il datore di lavoro, in particolare, provvede
- a disporre e far osservare in azienda il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica e di assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti o psicotrope durante l’orario di lavoro;
- disporre non accettazione al lavoro del lavoratore che venga giudicato temporaneamente non idoneo all’effettuazione del turno lavorativo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ,con presenza ematica rilevabile di sostanze o metaboliti attivi di sostanze stupefacenti o psicotrope o con alcolemia stimabile con valori superiori a limiti diversi a seconda che si tratti di misurazioni fatte durante il turno di lavoro oppure entro un’ora dall’inizio dell’attività accertata dal medico competente in matrici che consentono una correlazione diretta con la concentrazione ematica.
Fatte salve le disposizioni contenute in specifiche norme di settore
- disporre l’attuazione nell’ambito della formazione di cui all’articolo 37 del decreto 81/2008 di iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad una corretta percezione dei rischi aggiuntivi derivanti dall’assunzione di alcolici e/ o di sostanze stupefacenti o psicotrope in relazione a rischi specifici nella mansione, attraverso un idonea informazione su effetti acuti dell’alcol e delle sostanze stupefacenti o psicotrope sulle capacità psicofisiche e sugli effetti cronici, anche rispetto alle possibili interazioni negative con sostanze presenti nel ciclo lavorativo avvalendosi della collaborazione del medico competente
- considerare sulla base della valutazione del rischio di cui all’articolo 17 del decreto 81/2008 l’opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro test rapidi per autocontrollo del tasso alcolico da parte dei lavoratori;
- attivare attraverso il medico competente l’effettuazione dei controlli sanitari sui lavoratori
Per tutte le attività lavorative non comprese nell’allegato A, se la valutazione dei rischi fa emergere la presenza di rischi particolari dovuti a condizioni di alcol dipendenza o tossicodipendenza il datore di lavoro a scopo preventivo deve richiedere l’effettuazione di controllo di idoneità al lavoro alla commissione ex articolo 5 legge 300/70 costituita presso le ASL territorialmente competenti
- Vengono definiti i criteri e procedure per i controlli sanitari effettuati dal medico competente.
- Il medico competente nell’ effettuare le valutazioni sanitarie al fine di definire l’idoneità alla mansione specifica, in relazione al rischio di assunzione di alcol e sostanze stupefacenti e per accertare l’assenza di in condizioni di dipendenza, ha l’obbligo di ispirare il proprio comportamento ai principi del codice I C O H di tutela della salute dei lavoratori e contestualmente di tenere in considerazione le situazioni in cui le condizioni salute lavoratori possono comportare un danno a terzi.
- Le visite mediche di sorveglianza che secondo all’articolo 41 comma 4 del decreto 81/2008 sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti e riguardano tutti i lavoratori che svolgono attività di cui all’allegato A. La periodicità e la frequenza, stabilita dal medico competente in funzione degli esiti della valutazione del rischio di assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti, è comunque con periodicità almeno triennale. Le visite e comprendono un anamnesi un esame obiettivo.
- Vengono definiti i provvedimenti da adottare
- Definite nuove procedure in termini di comportamento da tenere nei confronti del lavoratore, in caso di positività ai test di screening, di rifiuto a sottoporsi ai test di screening nello svolgimento di attività di cui alla tabella A.
- Restano immodificate le procedure monitoraggio cautelativo di cui all’Accordo del 18 settembre 2008 i caso di recupero alla dipendenza con esito positivo.
- Vengono definite le misure da adottare da parte dell’organo di vigilanza
- Le Regioni sono coinvolte nell’attuare programmi specifici di intervento al fine di promuovere politiche di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’assunzione di alcol negli ambienti di lavoro.
- Esclusiva competenza dell’ASL come organo di controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con scambio di informazione con Ispettorato Nazionale del lavoro per migliore coordinamento ispettivo.
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