La figura del coordinatore è una figura centrale per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per lo svolgimento della quale è richiesta un’esperienza minima da documentare.
I cantieri, e più in particolare le lavorazioni edili e di ingegneria civile per la complessità organizzativa e i rischi specifici che presentano, esigono una figura professionale che nell’interesse del committente esegua una serie di importanti azioni.
Il coordinatore, già nella fase di progettazione, è chiamato a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, coordinare l’esecuzione degli obblighi del committente e del responsabile dei lavori previsti all’art. 91 del testo unico di sicurezza.
Successivamente nella fase di esecuzione dei lavori egli è chiamato ad effettuare tutta una serie di verifiche sull’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
In questa fase egli svolge un’importante azione di verifica, coordinamento, organizzazione, segnalazione affinché il committente sia sempre messo nella condizione di esercitare i propri obblighi.
Per i motivi suesposti, chi intende svolgere le funzioni di Coordinatore per la sicurezza deve dimostrare oltre il possesso di specifici requisiti professionali anche un’ adeguata esperienza nel settore delle costruzioni.
L’esperienza, appena richiamata, è condizionata dal titolo di studio posseduto, deve essere di almeno uno, due o tre anni di attività, da dimostrare attraverso un’attestazione da parte di datori di lavoro, dei committenti o attraverso altri idonei documenti.
Riguardo il significato di «attività lavorativa nel settore delle costruzioni» , la Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro ha elencato alcune attività che, se svolte, possono servire ad attestare l’esperienza lavorativa in tale settore.
Le attività – afferma la Commissione – devono far riferimento ai cantieri temporanei e mobili così come definiti dall’art. 89 del Testo unico sulla sicurezza.
Secondo la Commissione una lista di attività, non esaustiva, che senza dubbio può valere per attestare l’esperienza nell’ambito del settore delle costruzioni è la seguente:
- Attività di direttore di cantiere;
- Attività di capo cantiere;
- Attività di capo squadra;
- Attività di direttore dei lavori;
- Attività di direttore operativo di cantiere;
- Attività di assistente a tali soggetti, con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
- Attività di responsabile di azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- Attività di responsabile dei lavori;
- Attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
- Attività di progettazione nel settore delle costruzioni in aggiunta alle attività precedentemente elencate;
Per approfondire
Commissione per gli interpelli, risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori – definizione di “attività lavorativa nel settore delle costruzioni”.