In materia di formazione per la sicurezza, la normativa italiana regolamenta, non solo i contenuti e la durata minima dei corsi, ma anche le modalità di erogazione.
A tal proposito, se per molto tempo la formazione svolta in aula ha rappresentato il tradizionale modello di erogazione, l’evoluzione delle nuove tecnologie hanno reso possibile l’affermazione di una modalità a distanza genericamente indicata con il termine e-learning.
Questa modalità , così come in generale tutta la formazione per la sicurezza, per il valore prevenzionale che la formazione riveste, è regolamentata da appositi Accordi in Conferenza Stato Regioni e richiede precise modalità organizzative.
Infatti, quando parliamo di formazione e-learning dobbiamo distinguere due diverse modalità: sincrona e asincrona.
Per formazione sincrona si intende un modello formativo interattivo nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con il docente e tra loro (videoconferenza).
La formazione asincrona, invece, prevede una fruizione dei corsi in piena autonoma da parte dei discenti, avendo la possibilità di accedere, in qualsiasi momento, ai contenuti video precedentemente caricati dal docente o dal soggetto formatore sulla piattaforma LMS utilizzata.
La modalità asincrona garantisce una enorme flessibilità organizzativa permettendo agli utenti di sviluppare competenze in un ambiente d’apprendimento cosiddetto “blended”, ovvero ibrido.
Quali corsi di formazione si possono erogare in e-learning?
In materia di sicurezza sul lavoro, la formazione è sottoposta a precise regole disciplinate dagli Accordi di esecuzione varati dalle regioni in sede di Conferenza.
La formazione e-Learning asincrona è consentita per l’erogazione di:
- Formazione generale lavoratori
- Formazione specifica lavoratori rischio basso
- Formazione ed aggiornamento dei dirigenti
- Formazione datori di lavoro: moduli 1 e 2 ed aggiornamento
- Formazione dei Coordinatori per la Sicurezza: modulo normativo giuridico
Inoltre, l’Accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n.128 , relativo alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione, ha esteso la possibilità di erogare la formazione in modalità e-learning asincrona anche al “modulo A” e all’aggiornamento di queste due figure professionali.
Per ultimo, la recente pandemia, ha sollecitato l’utilizzo di alcune tecnologie che oggi sono entrate di diritto nel novero delle modalità di erogazione della formazione per la sicurezza, superando anche i limiti imposti dagli Accordi sulle modalità di erogazione.
Tra queste la “videoconferenza”, la cui definizione trova accenno nell’Accordo del 25 luglio 2012 e nell’interpello n.12 del 2014 ed oggi è equiparata alla formazione in presenza.
Trattandosi di una modalità equiparata alla presenza in aula, con questa modalità si possono erogare tutti i corsi previsti dagli Accordi in Conferenza Stato Regioni, ovviamente sono esclusi i moduli per i quali è prevista la prova pratica e l’addestramento.
Di recente la legge 215/2021 ha integrato l’art. 37 del TUS prevedendo “al fine di assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e dell’aggiornamento dei preposti le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza” .
La modalità di erogazione richiesta dalla nuova previsione normativa può essere correttamente adempiuta attraverso la modalità in videoconferenza, salvo future decisioni delle Regioni, chiamate dalla medesima norma a riorganizzare le modalità di organizzazione ed erogazione della formazione e per ultime sollecitate dal “decreto lavoro” del 4 maggio u.s.
A tal proposito, nell’ambito della discussione in atto, in materia di formazione può essere interessante leggere l’allegato documento relativo alle “Linee di indirizzo per la formazione in videoconferenza sincrona in materia di salute e sicurezza sul lavoro” presentato in Commissione consultiva dalle Regioni e da Inail e al momento non approvato.