In materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema dei controlli ispettivi, il 4 maggio scorso, è entrato in vigore il decreto legge n. 48 cosiddetto “Decreto Lavoro”.
La norma che dovrà essere convertita in Legge entro 60 giorni, ha apportato significative modifiche in materia di sicurezza sul lavoro, sistema ispettivo ed estensione della copertura assicurativa Inail.
Nel dettaglio il decreto legge ha modificato l’art. 18, comma 1, lett.a) del Testo, estendendo l’obbligo di nomina del medico competente da parte del datore di lavoro anche “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi”.
Si tratta di una modifica importante che richiama il ruolo del medico competente ben oltre le specifiche, tassative e limitate ipotesi sino ad oggi previste, attribuendo al datore di lavoro un dovere di valutazione ispirato alla massima sicurezza esigibile.
Il decreto legge con la previsione introdotta intende distinguere l’istituto della sorveglianza sanitaria in senso stretto dalla generale attività di prevenzione delle malattie e degli infortuni a cui il medico competente in assenza di nomina è oggi escluso.
Tale impostazione ovviamente impone la partecipazione del medico competente al processo di valutazione dei rischi e all’elaborazione del documento.
Il medico competente, quale consulente scientifico del datore di lavoro, sarà chiamato ad individuare i casi che al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 41 TUS , siano comunque meritevoli di essere sorvegliati, per gli effetti che possono determinare sulla salute dei lavoratori, abbracciando anche aspetti sinora esclusi dall’intervento sanitario e riconducibili alla definizione di salute ( stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo nell’assenza di malattia o infermità).
Sempre in tema di sorveglianza sanitaria, il decreto ha apportato due interessanti modifiche all’articolo 25 del Testo Unico: la prima riguarda l’obbligo del medico in fase di visita pre assuntiva, di richiedere la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e di tener conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.
La modifica normativa produce interessanti effetti, non tutti positivi, sia ai fini prevenzionali, riguardo l’idoneità alle mansioni, che assicurativi soprattutto riguardo le malattie professionali che il lavoratore può aver sviluppato durante la vota lavorative.
Giova qui ricordare che in capo al datore di lavoro gravano l’obbligo di tener conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori, in rapporto alla loro salute e alla loro sicurezza, nell’affidar loro compiti e mansioni e vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Il secondo, ma non per questo meno importante, istituto revisionato dal Decreto-legge, è la formazione.
La nuova norma prevede che, in occasione della revisione degli accordi Stato Regione in materia di formazione, si debba considerare anche il monitoraggio dell’applicazione degli accordi medesimi materia di formazione, nonché il controllo sull’attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della medesima.
La modifica è chiaramente rivolta a contrastare percorsi formativi organizzati in violazione alle procedure di legge ed erogati con superficialità.
Ricordiamo che, in materia di organizzazione della formazione, che già entro il 30 giugno 2022 la Conferenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome avrebbe dovuto esercitare la delega conferita dalla legge 215/21, tutt’ora inevasa.
Accordo che a nostro avviso dovrebbe ricondurre a sé i contenuti del nuovo art. 73, comma 4 bis relativo all’obbligo formativo del datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, introdotti nel decreto-legge e meritevoli di uniformità interpretativa.
In materia di attività ispettiva il Decreto prevede che gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono, con l’ispettorato nazionale del lavoro.
L’obiettivo della misura è quello di orientare l’ispezione nei confronti dell’imprese che evidenziano maggiori fattori di rischio o di evasione/omissione contributiva, disponendo con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione dell’attività ispettiva.