Il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
ha approvato, nella seduta del 28 novembre 2018, la bozza del nuovo decreto antincendio nei luoghi di lavoro contenente: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.46, comma 3, del D lgs.81/2008”.
La nuova bozza approvata dai VVF andrà così a sostituire il D.M. 10 marzo 1998.
Una delle principali novità introdotte riguarda la qualificazione dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, che possono essere svolti sia dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia da soggetti, pubblici o privati, obbligati a ricorrere a docenti in possesso di precisi requisiti culturali e formativi e preservando la qualificazione di coloro che già hanno operato come formatori in materia.
Vengono, innanzitutto, distinte tre tipologie di docenti:
- sia della parta teorica che della parte pratica;
- della sola parte teorica;
- per la sola parte pratica.
I docenti della parte teorica e di quella pratica devono necessariamente essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e documentare esperienza come formatori antincendio, sia teorica che pratica, di almeno 90 ore, dall’ entrata in vigore del presente decreto.
In mancanza di tale requisito un soggetto, per potersi abilitare alla formazione specifica in materia di antincendio, deve:
- frequentare con esito positivo corsi di formazione (della durata di 60 ore) erogati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art.14 del d.lgs. 139/2016;
oppure
- essere iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno (come professionisti e esperti antincendio) di cui all’art. 14 del d. lgs. 139/2016 e avere frequentato con esito positivo un corso abilitante di formazione per formatori antincendio (della durata di 28 ore), erogato sempre dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Sono proprio questi corsi abilitanti a costituire la vera novità del decreto in questione, perché non occorre solo aver frequentato un corso ad hoc; è essenziale che il corso sia superato con esito positivo.
Anche i docenti della sola parte teorica devono essere in possesso del diploma della scuola secondaria di secondo grado e di almeno uno dei requisiti richiesti per i docenti sia della parte teorica che di quella pratica.
L’unica differenza è che, per quanto riguarda i docenti della parte solo teorica, è sufficiente che il formatore sia iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 14 del d. lgs. 139/2016.
Per quanto riguarda i docenti della sola parte pratica questi devono possedere i requisiti previsti per i docenti sia della parte teorica che della parte pratica, ad esclusione del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Ovvero:
- esperienza (documentata) come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, di almeno 90 ore, svolte alla data di entrata in vigore del nuovo decreto;
- frequenza e superamento del corso di formazione per docenti erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno e frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione per docenti.
Il corso di formazione specifica per formatori antincendio ha una durata minima di 60 ore, di cui 16 sono dedicate alla parte pratica. Il corso comprende un esame finale, il cui esito positivo abilita all’insegnamento dei moduli teorici e pratici previsti dall’ Allegato IX del nuovo decreto.
Esiste anche la possibilità di abilitarsi parzialmente:
- all’insegnamento dei soli moduli teorici, dopo la frequenza dal modulo 1 al modulo 9 del corso di formazione della durata di 48 ore, e il superamento di un esame finale;
- all’insegnamento dei soli moduli pratici, dopo la frequenza di un corso di formazione della durata di 28 ore, di cui 16 di esercitazioni pratiche, e il superamento di un esame finale.
Per quanto riguarda gli argomenti trattati in detti corsi sono previsti test intermedi, a scopo didattico e non valutativo, di tutti i moduli affrontati, ad esclusione del modulo 1 che ha solo carattere introduttivo.
La frequenza delle lezioni ha carattere obbligatorio e non possono, pertanto, essere ammessi a sostenere l’esame finale i discenti che abbiano maturato assenze superiori al 10% delle ore complessive di durata del corso stesso.
I formatori antincendio sono tenuti all’obbligo di aggiornamento in materia di prevenzione e protezione dagli incendi nei luoghi di lavoro, ogni cinque anni dal rilascio dell’attestato.
Le ore di aggiornamento previste sono, anche in questo caso, distinte a seconda che si tratti:
- di docenti della parte sia teorica che pratica, 16 ore di cui 4 relative alla parte pratica;
- docenti della sola parte teorica, 12 ore;
- di docenti della sola parte pratica, di cui 4 relative alla parte pratica.
Ai sensi dell’art.8 del nuovo decreto i soggetti formatori dovranno fornire, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti previsti e posseduti o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge.
Vorrei sapere, avendo i requisiti per essere formatore sia della parte teorica che pratica, posso erogare tutto il corso ma mi dicono che per il rischio elevato la parte pratica deve essere svolta dai VVf per conseguire l idoneita tecnica. Questa idoneità è obbligatoria? Oppure è sufficiente il corso di formazione
E’ così. Il corso per il rischio alto può essere svolto solo dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. e l’idoneità è obbligatoria.
errato, il corso può erogarlo “anche” un docente abilitato così come le prove pratiche, ai Vvf è demandata la valutazione dell’idoneità.
Gentilissimo
Il corso antincendio rischio alto non deve necessariamente essere svolto dai VV FF. La norma prevede, solo per alcune categorie di aziende, l’idoneità tecnica da conseguire con esame presso i VV FF. Il corso quindi, può essere organizzato da un ente di formazione e, successivamente, si può richiedere di fare l’esame presso i vigili del fuoco territorialmente competenti.
Essendo un ex vigile del fuoco (istruttore professionale), già in quiescenza, posso svolgere attività di docenza e formazione per addetti antincendio? Possono essere derogati i requisiti menzionati sopra?
La bozza del decreto prevede che sia fatta salva la qualificazione di coloro che già hanno operato come formatori in materia.
Ad ogni modo è sempre necessario l’aggiornamento professionale quinquennale.
Cosa intende per deroga dei requisiti?
Buongiorno, La ringrazio innanzitutto della cortese risposta, per deroga intendo al prerequisito come previsto dall’attuale dm dello svluppo economico del 6 marzo 2013 cioè il titolo di studio di scuola secondaria di 2° grado (sono in possesso di un tittolo triennale e non quinquennale). L’aggiornamento chi lo fa e in che cosa consiste? Grazie per la solerte risposta.
FORMATORI che non possiedono il diploma possono svolgere formazione qualora, alla data del 18 marzo
2013 siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei sei criteri previsti dal D.I.6 Marzo 2013. Resta però fermo l’obbligo dell’aggiornamento triennale.
Laddove Lei non avesse adempiuto all’obbligo di aggiornamento e in assenza del diploma di scuola secondaria può effettuare docenze in ambito pratico solo se possiede: a) esperienza (documentata) come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, di almeno 90 ore, svolte alla data di entrata in vigore del nuovo decreto ;b) frequenza e superamento del corso di formazione per docenti erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno e frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione per docenti.
I corsi di aggiornamento possono essere effettuati dai Vigili del Fuoco (sempre nell’ipotesi di aggiornamento rischio alto) o altri soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dalla legge.
La ringrazio, è stata molto chiara ed esaustiva; cordiali saluti, Mauro
buongiorno, ma trattandosi di bozza ora è diventata legge a tutti gli effetti? nel caso affermativo come si dimostrano le 90 ore di esperienza dalla entrata in vigore nel nuovo decreto? (quale è la data?). mentre il corso di 60 ore che viene tenuto dai vigili del fuoco dove lo trovo, perchè sinceramente non ne trovo traccia.
grazie mille della disponibilità
La bozza è ancora al vaglio e non è stata ancora tradotta normativamente. Valgono quindi ancora i precedenti criteri del D.I. 6 Marzo 2013.
Per i corsi svolti dai VVFF è necessario rivolgersi ai Comandi Locali dei Vigili del Fuoco.
I Comandi dei Vigili del Fuoco non sanno ancora nulla dei suddetti corsi per la formazione dei docenti,
non essendo ancora in vigore.
Il da lei citato D.I. 6 Marzo 2013 indica aree tematiche fra le quali non è esplicitamente citata la funzione antincendio.
Il da lei citato d. lgs. 139/2016 mi risulta inesistente
ed invece si ritrova d. lgs. 139/2006 che però riguarda SOLO i Vigili del Fuoco.
In relazione a ciò sembra che il riferimento ancora in vigore sia il D.M. 10 marzo 1998 che NON prevedeva alcun requisito specifico per il formatore.
Buongiorno D.ssa Pizzo,
è cambiato qualcosa dalla pubblicazione di questo articolo a Marzo?
Grazie
Saluti
Buongiorno vorrei sapere in quale sedi dei WWFF è possibile fare i l corso abilitante per formatori parte teorica e parte pratica.
Grazie
Io sono già una formatrice presso un ente di formazione e ho effettuato piu di quelle 90h di formazione. Sono laureata in ingegneria civile e ing. dei sistemi edilizi e urbani.
Posso erogare il corso in autonomia e redigere attestato? Grazie
Gentilissima,
la bozza non è stata trasformata in decreto, pertanto in materia di antincendio occorre ancora riferirsi al DM 10/03/1998 , il quale “non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell’idoneità del soggetto formatore per gli addetti all’emergenza. Si richiede però che i soggetti formatori debbano possedere competenza nella materia antincendio”.
Può svolgere i corsi ma necessita di un soggetto formatore per il rilasci degli attestati.
Mi interessa partecipare a un corso per formatori antincendio.
Informazioni
Costo e durata
Gentilissimo
per informazioni di questo tipo può contattare il numero 06.404.169.73 in orario di ufficio oppure scrivere all’indirizzo email info@aifesformazione.it
Cordiali Saluti