In materia di tutela assicurativa, in occasione di infortunio del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nelle sue diverse declinazioni, Inail recentemente ha diramato un’interessante circolare.
Circolare Inail n. 23 del 1° giugno 2023
Il Testo unico di sicurezza definisce il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
Si tratta di una figura fondamentale del sistema di gestione della prevenzione sul luogo di lavoro, di cui la norma regolamenta ruolo e funzione agli articoli da 47 a 52.
L’ articolo 47, in particolare , stabilisce che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo ed è eletto o designato in tutte le aziende unità produttive.
Sono stabilite in sede di contrattazione collettiva le modalità di designazione o di elezione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni.
L’articolo 50, comma 1, del predetto Decreto, definisce le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza indicando analiticamente le funzioni, riconoscendogli essenzialmente quelle di consultazione e di controllo sull’attività poste in essere dal datore di lavoro, in merito alla sicurezza e salute dei propri lavoratori.
Sono previsti specifici diritti all’informazione e alla formazione alla partecipazione e al controllo; tutti funzionali a realizzare la partecipazione attiva al sistema di valutazione prevenzione dei rischi dell’ambiente di lavoro in cui opera e a rendere effettivo lo svolgimento delle sue funzioni.
Nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Dal punto di vista assicurativo rileva, in particolare, il diritto del rappresentante lavoratori per la sicurezza di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni che può evidentemente anche essere diverso da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore.
Trattandosi di figure necessarie nell’ambito del sistema di gestione della prevenzione, l’attività esercitata dai Rappresentanti è assimilabile all’attività lavorativa, in quanto mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro, svolgendo attività di supporto al datore di lavoro nella promozione degli interventi atti a garantire la salute e sicurezza nell’ambito dell’azienda.
Per detti motivi, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1965, numero 1124, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prevista per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori.
In verità, in assenza di un’espressa e specifica previsione normativa, sono sorti dubbi in merito all’ambito di operatività della tutela assicurativa, posto che l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in occasione di lavoro, vale a dire sia riferibile all’attività lavorativa.
L’occasione di lavoro, come noto, delimita l’ambito oggettivo della tutela assicurativa e richiede il nesso di causalità funzionale del fatto all’attività di lavoro.
Al riguardo si precisa che gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza aziendali o di unità produttiva che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa.
Occorre precisare che la funzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e da tenere del tutto distinta da quella dei lavoratori che svolgono l’attività sindacale nell’azienda, quali per esempio i componenti delle RSU.
Riguardo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, egli è chiamato ad esercitare le medesime funzioni del collega aziendale o di unità produttiva e, pertanto, eventuali eventi lesivi accaduti in occasione dell’esercizio delle proprie attribuzioni sono compresi nella tutela assicurativa, in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.