Il dipendente che assume condotte extra-lavorative precedenti l’assunzione che vanno a ledere il rapporto fiduciario, può essere licenziato.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Sentenza N. 428 del 10 gennaio 2019).
Nel caso in esame, il lavoratore è stato licenziato due volte.
La prima volta il licenziamento è stato dichiarato illegittimo dal Giudice di primo grado e, in sede di conciliazione, l’accordo ha previsto la riassunzione e che le cause relativa alla contestazione disciplinare (delitti di frode informatica e accesso abusivo a sistema informatico), non avrebbero inciso sul nuovo rapporto instaurato.
Il lavoratore, poco dopo la nuova assunzione, ha ricevuto un’ordinanza di custodia cautelare per reati commessi prima della vecchia assunzione.
In questo caso, il datore di lavoro ha sospeso e nuovamente licenziato il dipendente.
L’impugnazione del dipendente ha poi avuto esito negativo in entrambi i gradi di merito.
Va, quindi sottolineato come l’elemento fiduciario va a ledersi nel momento in cui si rileva una grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da rendere giustificato il licenziamento per giusta causa.
Risulta fondamentale valutare la natura e la qualità del rapporto e il grado di affidamento che viene richiesto in base alla mansione assegnata.