I recenti fatti di cronaca ci riportano la triste vicenda della morte di un bimbo di 5 anni,
caduto dalle scale di una scuola elementare di Milano, dopo giorni di agonia per le molteplici fratture riportate.
Sebbene dai primi accertamenti della polizia scientifica non siano emerse violazioni alle norme di sicurezza all’interno della scuola, molti genitori ritengono che, le ringhiere delle scale se pur alte non sono sufficientemente sicure per impedire ad un bambino piccolo di scavalcarle o di scivolarci sopra.
Ma di chi è la responsabilità quando un bimbo si fa male all’interno di un edificio scolastico?
Fermo restando la culpa in vigilando dei docenti e dei collaboratori scolastici, ci sono altri soggetti che potevano e/o dovevano fare qualcosa per prevenire episodi di questo genere?
Proviamo innanzitutto a capire come funziona la sicurezza nelle scuole e cosa prevede la legge.
La sicurezza nelle scuole rappresenta uno degli obiettivi contenuti nel d. lgs 81/08 che all’art.3 equipara gli allievi degli Istituti di Istruzione ai lavoratori.
Quindi nel campo di applicazione della normativa rientrano, a pieno titolo, anche le scuole di ogni ordine e grado.
Tra le cause che possono generare pericoli per la sicurezza di allievi e docenti vi rientrano:
- il rischio ambientale (sismico, idrogeologico) legato al luogo dove sorge l’edificio;
- le fonti di inquinamento esterno (atmosferico, elettromagnetico, acustico);
- le fonti di inquinamento interno (amianto o radon);
- gli incidenti dovuti ai fattori più diversi, dalla caduta dalle scale allo sviluppo di un incendio;
- le condizioni igienico-sanitarie.
All’interno degli Istituti Scolastici i soggetti deputati all’applicazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono:
- il dirigente scolastico sul quale ricadono gli obblighi di valutazione dei rischi e di nomina degli addetti, equiparato al Datore di Lavoro;
- i docenti, quali figure deputate al controllo e alla vigilanza delle attività formative, nonché con gli altri lavoratori che, a vario titolo, collaborano alla sorveglianza e al mantenimento della sicurezza degli ambienti scolastici, equiparati ai Preposti e agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il cui ruolo può essere ricoperto anche da un consulente esterno designato e nominato dal Dirigente Scolastico;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, espressione dei lavoratori dell’Istituto e nominato all’interno del corpo docenti o tra gli altri dipendenti;
- i Preposti e gli Addetti alle Squadre di Emergenza, individuati tra il personale docente, tecnico, amministrativo o ausiliario.
Tornando al caso di cronaca e puntando la nostra osservazione sulle scale il D.M. 236 del 14/06/1989, prevede che l’altezza del corrimano non debba essere inferiore a 90 cm e che il “parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza minima di 1 metro ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm”.
Dai primi rilievi non sono emerse irregolarità sulla ringhiera delle scale le cui sbarre erano separate da una distanza di soli 12 centimetri.
Ma questo episodio ci interroga sulla necessità di rivedere l’altezza minima del parapetto, soprattutto se in prossimità dello stesso vi è un appiglio o un elemento, quale la sedia con le ruote della collaboratrice scolastica, che può essere utilizzato dal bambino per sporgersi dalle scale e precipitare rovinosamente da un’altezza di 11 metri.
Dirigente Scolastico e RSPP potevano prevedere questo incidente?
La risposta è sì.
Infatti, quando l’infortunio dell’alunno è dovuto a una carenza strutturale dell’edificio, responsabile penalmente è il Dirigente Scolastico, il quale ha l’obbligo di vigilare sulla messa in sicurezza della struttura.
Grava, invece, sul Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione l’obbligo di valutare e individuare i rischi e indicare al Preside quali accorgimenti adottare in un edificio scolastico, tenendo conto dell’età e del grado di maturazione degli alunni.
A tal proposito si segnala la Sentenza della Corte di Cassazione del 12/09/2019 n°37766