In materia di protezione e prevenzione nei luoghi di lavoro sono tenuti ai vari adempimenti
anche i condomìni, equiparati ad un’azienda in caso di attività svolta all’interno dell’area condominiale da lavoratori, quali il portiere, giardiniere, pulitore ecc.
In questo caso, l’amministratore di condominio coprirà la carica di datore di lavoro e dovrà attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La circolare del 5 marzo 1997 N.28 del Ministero del Lavoro individua appunto la figura del datore di lavoro nella persona dell’amministratore condominiale pro tempore.
Nel caso in cui i condomini siano massimo otto è possibile nominare un responsabile in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’art. 2 lettera b) del D.Lgs. 81/08.
Il responsabile potrà essere un condomino, oppure un esterno, preferibilmente un professionista del settore.
È fondamentale la redazione del DVR e, in caso di personale proveniente da ditta appaltatrici, la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) da allegare al contratto di appalto o di opera.