Come noto, tra gli obblighi non delegabili da parte del datore di lavoro vi è anche quello di designare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Tenuto conto della complessità e delicatezza dei compiti che il d. lgs. 81/08 assegna a questa figura e della naturale interdipendenza che intercorre tra queste due figure di garanzia, va da sé che la scelta, da parte del datore di lavoro, dovrà cadere su un “professionista della sicurezza” che abbia le molteplici qualità che sono richieste ad un RSPP, quantomeno per non incappare in profili di responsabilità per culpa in eligendo.
Poiché questa rubrica è uno spazio per riflessioni critiche, diciamo subito che la “pre-condizione” richiesta per poter partecipare ai prescritti corsi di formazione per RSPP – e cioè il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore -– non ci sembra la soluzione ottimale.
Infatti, tenuto conto dei variegati percorsi formativi offerti dal nostro sistema scolastico, si può ragionevolmente concludere che è lecito dubitare che tutti coloro che sono in possesso del previsto diploma abbiano, per così dire, la medesima preparazione di base per concludere al meglio gli specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Non è certo un caso, d’altronde, se nella maggior parte degli altri Paesi dell’UE le funzioni di RSPP sono subordinate al conseguimento di un titolo abilitativo corrispondente ad una nostra “specifica” laurea triennale e prevedano un livello di conoscenze, competenze e abilità certificate secondo i criteri europei EQF ( European Qualification Framework).
Con queste premesse al RSPP che voglia ben adempiere ai propri compiti non resta che affidarsi a soggetti formatori di provata esperienza, come Aifes, per acquisire non solo i titoli abilitativi alla funzione ma anche una più estesa formazione in materia prevenzionistica.
In questa ottica l’offerta formativa complessivamente messa a disposizione da Aifes non ha eguali.
E ciò è anche garanzia di risultato per il datore di lavoro che, come noto, non ha molti strumenti cognitivi per scegliere in maniera oculata il RSPP che dovrà collaborare con lui per assicurare i migliori standard prevenzionistici nella propria azienda, atteso che non potrà neppure affidarsi ad un albo o un elenco certificato da una pubblica autorità.
L’importanza della formazione “a tutto tondo” del RSPP è ancor più necessaria se si tiene conto dei delicatissimi compiti che è chiamato ad assolvere, primo fra tutti quello di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione, con un approccio sistemico che deve poter fare affidamento su una sua intrinseca capacità di gestione sinergica degli altri “attori della sicurezza” e su conoscenze tecniche al passo con l’evoluzione tecnologica e normativa.
Il RSPP è, in buona sostanza, un manager della sicurezza aziendale chiamato a formulare il piano di ottimizzazione delle misure prevenzionistiche assieme al SPP elaborando le conseguenti misure preventive e protettive e incidendo in maniera anche significativa nella vita aziendale.
Non solo.
Il RSPP è tenuto ad assicurare il costante aggiornamento della valutazione dei rischi e a garantire un’adeguata funzione di “alta” vigilanza delle misure e procedure individuate per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; circostanza che lo qualifica come destinatario di una specifica e rilevante posizione di garanzia.
È bene precisare che il RSPP, seppur designato dal datore di lavoro, mantiene una sua autonoma e distinta funzione di “collaborazione” che lo impegna a fornire precise indicazioni sulle soluzioni conformi per la sicurezza dei lavoratori che il datore di lavoro non può esimersi dall’adottare senza assumere su di sé, in via esclusiva, le connesse e conseguenti responsabilità civili e penali in caso di infortunio.
Non è infatti un caso se la giurisprudenza sia costante ed uniforme nel confermare che il RSPP “.. è astretto all’obbligo di fornire attenta collaborazione al datore di lavoro individuando i rischi lavorativi e fornendo opportune indicazioni tecniche per risolverli” (Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 12223 del 22 marzo 2016).
Ciò posto, appare del tutto evidente che il RSPP assomma su di sé una funzione del tutto assimilabile a quella di un dirigente aziendale che ha come naturale corollario il vincolo fiduciario e di co-responsabilità che lo lega al datore di lavoro.
Ne discende che il RSPP è chiaramente un “manager della sicurezza” che, forte anche della propria autorevolezza direttamente proporzionale alle proprie competenze, dovrà incidere sui processi lavorativi fornendo precise indicazioni operative adeguate alla natura e gravità dei rischi, e ad assumere specifiche iniziative per assicurare le migliori condizioni di sicurezza, nonché la realizzazione tecnica di quanto programmato.
Una chiarissima indicazione in tal senso ci viene dalla Conferenza Stato Regioni che, nell’ambito dell’Accordo sottoscritto in data 7 luglio 2016, avverte la necessità di esplicitare i profili di competenza del RSPP che qualifica come una “figura manageriale individuata dal legislatore per perseguire e sostenere gli obiettivi di sicurezza…. alla quale sono affidate funzioni progettuali e attuative delle misure di sicurezza, nonché la realizzazione tecnica di quanto programmato…”.
In altre parole, una figura multitasking – destinataria di una formazione manageriale di base nonché di una formazione specifica, in possesso di competenze sia di tipo tecnico-scientifico che metodologiche e progettuali nonché relazionali, capacità di lavorare in gruppo, predisposizione alla negoziazione e al problem solving, – in grado di adeguare la propria condotta “… alle conoscenze disponibili nella comunità scientifica e che se non dispone di queste conoscenze adempie all’obbligo di acquisirle o di utilizzare le conoscenze di chi ne dispone o, al limite, di segnalare al datore di lavoro la propria incapacità di svolgere adeguatamente la propria funzione” (Cassazione penale, sez. IV, n. 12223 , del 22 marzo 2016).
Tutto ciò conferma la nostra tesi di fondo: la multidisciplinarietà richiesta al RSPP e le responsabilità che gravano su questa figura di garanzia impongono che la sua formazione sia assolutamente adeguata.
Aifes, con i propri molteplici corsi e il costante e qualificato apporto dei propri stakeholders, garantisce proprio questo: la migliore formazione possibile e il suo costante aggiornamento e completamento per “mettere in sicurezza il lavoro”.