È stato recentemente pubblicato il nuovo testo del “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, curato dagli ingegneri Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore, aggiornato a novembre 2020.
Dobbiamo subito precisare che le modifiche e/o integrazioni del testo unico sono tutto sommato minime e pressoché tutte riconducibili alla necessità di adeguare il testo normativo alle incombenti necessità conseguenti alla pandemia da Covid19.
Nella circostanza Aifes desidera esprimere il proprio apprezzamento per il prezioso lavoro svolto dai già menzionati dirigenti, grazie al quale tutti gli addetti ai lavori, e non solo, possono consultare il testo del d. lgs. 81/08 aggiornato e coordinato con tutte le altre fonti normative, decreti attuativi e direttoriali che ad esso fanno riferimento.
Tra le modifiche più significative segnaliamo quella che riguarda l’art. 242, comma 6 (testo unico aggiornato), la cui nuova formulazione è la seguente: 6 Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Risultano inoltre modificati anche gli allegati:
XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale) ai sensi del decreto interministeriale del 02 maggio 2020, di recepimento della direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017 (decreto interministeriale), con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.
XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi);
XLIII (Valori limite di esposizione professionale), ai sensi del d. lgs. 1° giugno 2020, n. 44 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (decreto legislativo nr. 44), che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati) ai sensi del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”(D.l. 125/2020).
Un particolare interesse, poi, rivestono alcune lettere circolari, pure inserite a corredo del testo unico 81/08, tra le quali:
- la lettera circolare 29/4/2020, prot. 14915 del ministero della Salute (testo circolare), contenente indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività;
- la circolare nr. 13 del 4/9/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute (testo circolare) riguardante chiarimenti sulla circolare del 29 aprile 2020 sui lavoratori fragili e Covid-19;
- la lettera circolare dell’INL del 23 ottobre 2020 prot. 3395 relativa al decreto nr. 94 del 7/8/2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
Segnaliamo, infine, che il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 è stato sostituito con il decreto direttoriale nr. 6 del 14/2/2020 (decreto direttoriale 6/2020) (Ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11).