La Regione Piemonte e recentemente tornata sul tema della formazione in materia di salute e sicurezza in relazione all’emergenza Covid-19.
Lo ha fatto aderendo alla logica e al buon senso, dopo che Ordinanza n. 72 del 29 giugno 2020, unica regione in Italia, aveva compiuto un grande passo indietro
Richiamando i contenuti del DPCM 3 novembre 2020 ha disposto l’erogazione dei corsi di formazione a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, pubblicato da Inail.
In conclusione:
- Tutti i corsi in materia di salute e sicurezza posso svolgersi in presenza nel rispetto delle misure richiamate;
- È consentita l’erogazione a distanza di tutte le attività formative teoriche in materia di salute e sicurezza;
Riguardo le modalità di erogazione, il quadro normativo prevede due modalità: in presenza e in e-learning
Il tema delle modalità di erogazione è da tempo al centro di un confronto tra regioni e soggetti formatori, in particolare per quanto riguarda una specifica modalità di erogazione della formazione nell’ambito dell’e-learning: la videoconferenza sincrona.
Come già detto, su questo tema le regioni hanno più volte puntato i piedi richiamando pedissequamente le previsioni dell’Allegato II, paragrafo D dell’accordo n.128 del 7 luglio 2016 che disciplina in modo analitico quale tipo di formazione possa essere erogata in modalità e-learning, pur di fronte ad una evidente evoluzione tecnologia di questa modalità, rappresentata dalla modalità sincrona della videoconferenza.
La formazione in video conferenza sincrona, infatti, può essere definita come un evento formativo nel quale la presenza in remoto di discenti e docenti, la possibilità degli stessi di interagire attivamente, la gestione degli interventi e dei materiali didattici, la tracciabilità delle attività formative, la costante interazione e la verifica dell’apprendimento, sono assicurate da una piattaforma multimediale dotata di specifiche caratteristiche tecnologiche.
La necessità di una “piattaforma informatica” con caratteristiche ben precise, descritte dall’Allegato e diverse da quelle indicate nell’Allegato II all’Accordo del 21 dicembre 2011; – La possibilità che la verifica finale di apprendimento sia effettuata in modalità informatica e non necessariamente “in presenza fisica” (come previsto dall’Accordo del 21 dicembre 2011 per lavoratori, dirigenti e preposti) o “mediante videoconferenza” (come consentito dall’Accordo del 25 luglio 2012, di integrazione e chiarimento di quello del 21 dicembre 2011).
Per quanto concerne la possibilità di verificare la conformità di quanto erogato da parte degli organi di vigilanza, ( motivo di lagnanza più volte sollevato dalle ASL) la piattaforma consente ai soggetti erogatori di fornire in ogni momento agli organi di vigilanza le credenziali di accesso ai corsi erogati.
Concludendo, l’auspicio della nostra Associazione è che finalmente le Regioni prendano atto del livello di qualità tecnologia raggiunto dalle piattaforme multimediali , qualificando in modo più ampio la formazione in e-learning attraverso un nuovo Accordo in Conferenza.
Questo balletto di decisioni pro e contro, non aiuta le imprese né i consulenti per la sicurezza, dequalificando ingiustamente i molti soggetti formatori già impegnati ad erogare formazione di qualità.