In G.U. n.95 del 23 aprile 2019
è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’interno 12 marzo 2019 avente ad oggetto ‘Modifiche al Decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, per eliminare la regola del doppio binario per le attività non normate e mantenerlo solo per le attività già dotate di una specifica regolamentazione.
Le disposizioni del decreto di modifica entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (quindi a partire dal 21 ottobre 2019).
Le Modifiche al Codice
Il D.M. prevede che le norme tecniche di prevenzione incendi si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività elencate nell’Allegato I del Dpr 151/2011 che non hanno una regola tecnica verticale, ossia per le attività definite “soggette e non normate” , per esempio; officine e laboratori , stabilimenti in cui si producono sostanze ritenute a rischio, depositi di carta e legnami, fabbriche per la produzione di arredi, materiale elettrico, lampade, laterizi, cementifici.
Sono soggetti all’obbligo anche gli alberghi (ma non le strutture turistico ricettive all’aria aperta e i rifugi alpini), le scuole (ma non gli asili nido) e gli edifici tutelati dal Codice dei Beni ambientali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) aperti al pubblico e destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre.
In base alle modifiche, il Codice di Prevenzione incendi diventa obbligatorio per le nuove attività e per la modifica o l’ampliamento delle attività esistenti.
Le misure antincendio già adottate nella parte dell’attività che non viene toccata dagli interventi richiesti dalle nuove modifiche dovranno essere compatibili con i cambiamenti da realizzare, altrimenti:
- o si realizzano gli interventi di modifica o ampliamento ai sensi dei criteri generali di prevenzione degli incendi,
- o si applica il Codice all’intera attività, quindi anche alla parte non interessata dagli interventi.
Infine, il D.M. prevede che, all’attività per le quali vengono applicate le norme tecniche, non si applicano alcune disposizioni più specifiche come il Decreto 31 marzo 2003 (recante ‘Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione’) e il Decreto 15 marzo 2005 (recante ‘Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo’).
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