AFES, Consorzio Alta Formazione e Sicurezza,
ha ottenuto l’autorizzazione a erogare corsi di formazione che permettono il rilascio di crediti formativi da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (PROVIDER 78_2018), senza ulteriori passaggi nei consigli provinciali.
Per accedere a questa possibilità, i corsi devono rispondere a requisiti minimi stabiliti, sottostare a un preventivo esame da parte del CNI, ed essere registrati attraverso una procedura informatica presso il CNI.
Il superamento dell’iter costituisce un’ulteriore garanzia della valenza tecnica del panorama di corsi di formazione da noi offerti.
Questa autorizzazione, che è stata concessa dopo un attento esame da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e sentito il parere del Ministero della Giustizia, pone AFES, quale “Provider” autorizzato dal CNI, nella posizione di poter organizzare in tutta Italia eventi formativi che prevedano il rilascio di CPF (Crediti Professionali Formativi) ai professionisti ingegneri iscritti a un Ordine territoriale che devono dimostrare le loro Formazione Continua, e di attestare un continuo aggiornamento per fornire qualità e competenza alla propria professione.
Ciò rappresenta sicuramente un Grande Passo per il gruppo AFES e contribuisce a rispondere in maniera strutturata ed efficace alle esigenze del mercato dei professionisti ed in particolare di quelli che operano nell’ambito del delicato tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’aggiornamento delle competenze professionali nel settore dell’Ingegneria persegue i seguenti obiettivi:
- la Valorizzazione della libertà, della responsabilità e dell’autonomia formativa degli iscritti all’Albo degli Ingegneri;
- la Promozione di idee innovative, attraverso il confronto tra percorsi formativi liberi;
- il Coinvolgimento degli iscritti nell’apprendimento informale, non formale e formale, per consentire che ogni professionista ingegnere costituisca una risorsa dinamica per la società;
- l’Incentivazione delle funzioni di orientamento e di accompagnamento alla professione dell’ingegnere, in particolare per i più giovani;
- la Valorizzazione della certificazione delle competenze;
- l’Implementazione nel tempo di un modello formativo proattivo che impedisca la cristallizzazione delle diverse competenze riconducibili al settore dell’ingegneria e permetta ai professionisti di accrescere le proprie conoscenze, di esplorare ambiti diversi e delineare scenari inediti.
Quanti sono i CFP di cui l’iscritto all’Albo deve dimostrare il possesso?
Per poter esercitare la professione, l’iscritto all’albo deve risultare in possesso di un minimo di 30 CFP. Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa indipendentemente dal proprio settore di iscrizione.
Fanno eccezione i 5 CFP di cui all’art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a “etica e deontologia professionale”, che devono essere conseguiti dagli iscritti obbligatoriamente entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione.
Il criterio di attribuzione dei corrispondenti CFP è quello indicato nell’Allegato A del Regolamento (1 ora= 1 CFP).
Il conteggio totale dei CFP maturati da ogni singolo professionista viene effettuato una sola volta per anno solare alla data del 31 dicembre.
A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili in un anno solare è di 120. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto (pari ai CFP minimi per poter esercitare la professione).
AFES punterà molto sull’erogazione dei corsi in modalità FAD.
Ma quali caratteristiche devono avere questi corsi?
I corsi erogati in modalità FAD devono prevedere una verifica dell’apprendimento del discente, con relativo obbligo di superamento per almeno l’80% dei quesiti somministrati a tal fine.
I test di verifica dell’apprendimento devono presentare le seguenti caratteristiche:
- 8 domande per ogni CFP riconosciuto, salvo che per particolari argomenti, struttura a risposta multipla, con almeno quattro opzioni di risposta;
- in caso di mancato superamento del test di verifica dell’apprendimento, deve essere prevista la possibilità di ripetere il test per massimo altre due volte con domande diverse da quelle già proposte per almeno il 20%;
- in caso di mancato superamento del test dopo i tre tentativi previsti, anche non consecutivi, occorre iniziare di nuovo a seguire le lezioni ripartendo dal modulo successivo all’ultimo test superato;
- deve essere assicurato un sistema di verifica della continua ed effettiva partecipazione del discente alla fruizione del corso proponendo in modo casuale, almeno una volta ogni 20 minuti, una domanda attinente all’argomento del corso che necessiti, per la risposta, di un intervento del discente. La comparsa a video della domanda non deve essere annunciata da alcun segnale sonoro o visivo. Il tempo a disposizione per rispondere al quesito deve essere non superiore a 30 secondi. In caso di risposta errata o non pervenuta il discente è tenuto a seguire la lezione dall’inizio;
- deve essere consentito al discente di effettuare la verifica dell’apprendimento, secondo le modalità previste, entro e non oltre 6 mesi dalla data di rilascio delle credenziali di accesso.
Tutta la procedura inerente all’accreditamento del corso ed alla rendicontazione sarà curata dai nostri uffici. AFES, al termine delle singole attività formative, provvederà a inviare telematicamente all’Anagrafe Nazionale dei CFP, istituita presso il CNI, l’elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi.