I dati rivelano che negli ambienti di lavoro su 1000 incidenti, 3 sono infortuni con conseguenze rilevanti,
88 con effetti minori e i restanti sono cosiddetti “quasi infortuni” o “Near misses” ovvero episodi che, pur avendone il potenziale, non hanno prodotto danni a cose o persone.
Quali conseguenze giuridiche producono questi eventi?
Quali adempimenti devono essere svolti e chi è chiamato a responsabilità affinché un “quasi incidente” non si riproponga con effetti ben più gravi?
Ne parliamo con Paolo Varesi, membro della Commissione Consultiva permanente presso il Ministero del Lavoro e docente di diritto della sicurezza e nostro punto di riferimento per gli aspetti giuridici della prevenzione.
Si definisce Near miss o quasi infortunio qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o ancor peggio morte ma, solo per puro caso, non ha avuto conseguenze.
Si tratta comunque di un evento pericoloso che non va assolutamente sottovalutato o liquidato, come invece spesso capita, con una battuta seguita da risate.
Purtroppo, questi eventi non vengono segnali dai lavoratori e quindi non catalogati tra gli eventi pericolosi oggetto di ri-valutazione del rischio e di adeguata informazione ai lavoratori.
Nel testo unico per la sicurezza, il lavoratore è chiamato a specifiche responsabilità che derivano dagli obblighi indicati nell’art.20.
In particolare, prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni o omissioni, nonché segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza.
Nel merito la Cassazione ha più volte richiamato la responsabilità del lavoratore per violazione degli obblighi previsti dall’art. 20:. “si tratta di obblighi cautelari specifici la cui violazione integra un addebito a titolo di colpa specifica che incidono nella determinazione del concorso di colpa”.
Malgrado ciò, questa considerazione è davvero rara e la sua sottovalutazione spesso degenera in veri e propri infortuni, con l’irresponsabile compartecipazione del preposto quando è nominato.
Sul versante dell’Rspp, ciò che deve guidare chi si appresta a classificare gli eventi è lo scopo per cui tali eventi vanno considerati:
- messa in atto di comportamenti pericolosi,
- mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro,
- carenze strutturali, organizzative e tecniche.
Anche gli Rspp facciano molta attenzione a quanto accade negli ambienti di lavoro tenendo sempre ben aperti occhi ed orecchie e soprattutto il canale di comunicazione con i lavoratori.
Ogni segnalazione può essere utile per rivedere la propria valutazione ed intervenire con adeguata informazione ed addestramento.
Se in fase di indagini si accerta che la valutazione del rischio è incompleta sono guai veri e non solo per il datore di lavoro.