In merito al reato di “mobbing”, alcune sentenze hanno considerato la possibilità di accertare o meno il reato di maltrattamenti,
ai sensi dell’art. 572 del Codice penale, tenendo conto, però, della dimensione aziendale.
Nella sentenza della Cassazione Penale N. 13088, del 20 marzo 2014, si è affrontato il tema di condotte vessatorie nei confronti dei lavoratori.
Nello specifico, un direttore di produzione e un collaboratore ponevano in essere comportamenti inappropriati nei confronti di alcune lavoratrici, consistenti in approcci sessuali, demansionamenti, rimproveri pubblici e altri fatti che vanno a ledere la dignità della persona.
La Suprema Corte si sofferma sulla possibilità di collegare al mobbing il reato di maltrattamenti, come suindicato.
Per sussistere una tale ipotesi, però, il rapporto gerarchico tra datore di lavoro e lavoratore dovrebbe assumere una natura para-familiare, cioè quando vengono ad instaurarsi rapporti abituali ed intensi.
In questi casi è necessario considerare la dimensione aziendale, poiché, in base a quanto affermato dalla Cassazione, il problema si pone quando l’azienda ha una dimensione più articolata che non permette una relazione stretta e diretta tra colleghi e responsabili.