In base a quanto previsto dal Codice Civile, le mansioni svolte dal lavoratore devono essere quelle assegnate al momento dell’assunzione,
oppure relative a mansioni corrispondenti a livelli di inquadramento superiori.
La possibilità del demansionamento, ossia svolgimento di mansioni inferiori, è tuttavia possibile, ma soltanto in alcuni casi particolari:
Inabilità del lavoratore a seguito di malattia o infortunio.
Il datore di lavoro dovrà, quindi, ove sia possibile, demansionare il lavoratore, al fine di evitare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Sulla base di accordi sindacali stipulati durante procedure di mobilità.
Nel caso di crisi aziendali, previo consenso del lavoratore, il datore di lavoro può optare per il demansionamento.
Gravidanza della lavoratrice che svolge mansioni a rischio o interdette in base allo stato della lavoratrice.
Difatti, il Testo Unico per la tutela della maternità ammette, nel caso sopraindicato, il demansionamento della lavoratrice.
Tuttavia, se il datore di lavoro decide di adibire il lavoratore a mansioni inferiori a quelle stabilite dal contratto di assunzione, al di fuori dei casi descritti, il lavoratore potrà procedere con le dimissioni per giusta causa, sempreché possa provare il danno subito.
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