Quando si parla di maternità alcuni adempimenti lavorativi cambiano,
per garantire la tutela genitoriale e la conciliazione vita lavoro, ma al contempo, anche per tutelare il diritto al lavoro per chi diventa genitore.
Le tutele sono rivolte alle lavoratrici nel periodo di gravidanza, alle madri lavoratrici e padri lavoratori in congedo di paternità fino al compimento di un anno del bambino, oppure se in affidamento o in adozione, fino ad un anno dall’ingresso in famiglia.
La lavoratrice madre può decidere di dimettersi volontariamente e, se questo avviene nel periodo di gravidanza o nel primo anno di vita del bambino, può richiedere comunque la NASpI.
Fondamentale è, però, la convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). La convalida è obbligatoria fino ai tre anni del bambino.
Solo in questo modo le dimissioni saranno effettive.
Oltretutto, in caso di dimissioni volontarie, alla lavoratrice madre, fino al compimento di un anno del bambino, è concessa la possibilità di non dare il preavviso.
Per quanto riguarda invece il licenziamento, questo è vietato nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza e delle lavoratrici madri fino al primo anno di vita del bambino.
È possibile licenziare solo per giusta causa, cessazione dell’attività e mancato superamento del periodo di prova.