In base all’art. 20 del D.Lgs. 81/08, i lavoratori hanno l’obbligo di “contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Con la sentenza della Cassazione Civile sezione lavoro del 7 gennaio 2019 N. 138, si segue quanto specificato nel suddetto articolo, rigettando il ricorso di un lavoratore licenziato per non aver preso parte alla formazione obbligatoria sull’accordo Stato-Regioni e contestando anche i due precedenti episodi analoghi che avevano portato alla sospensione del lavoratore.
Secondo la Corte di Cassazione, il lavoratore, rifiutandosi di partecipare al corso di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, viola gli obblighi di diligenza e fedeltà, ossia le regole di correttezza e di buona fede, ai sensi degli art. 1175 e 1375.
Per il datore di lavoro, un lavoratore che non riceve un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, rappresenta un obbligo sanzionato penalmente.
È da qui che nasce l’obbligo giuridico del lavoratore di partecipare a corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro.