La Commissione del Ministero del lavoro, attraverso l’interpello N. 7 del 21 Settembre 2018,
ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti che possono erogare corsi di formazione in modalità e-learning in materia di sicurezza sul lavoro.
La richiesta di parere formulata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nasce dall’esigenza di comprendere quanto riportato dall’art. 37 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. N 81/2008) e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 e cioè che il datore di lavoro ha l’obbligo di formare i lavoratori in materia di salute e sicurezza e che potrà essere lui stesso ad organizzare i corsi di formazione.
Il successivo Accordo Stato- Regioni del 7 Luglio 2016 ha specificato, però, che il formatore, il quale opera in modalità e-learning, deve essere tra quelli indicati nell’allegato A punto 2 del suddetto Accordo.
Pertanto, la Commissione Interpelli, su richiesta del CNR in merito alla possibilità dei datori di lavoro di organizzare corsi in modalità e-learning, risponde che questi ultimi possono erogare direttamente la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma solo in modalità frontale.
Bisognerà, quindi, attenersi all’elenco indicato dall’Accordo del 7 Luglio 2016.