Con la sentenza N. 573 del 17 aprile 2019,
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha affrontato il tema del trasferimento temporaneo di un militare in caso di presenza di figli minori di tre anni.
Il caso riguarda un militare dell’arma dei Carabinieri, il quale ha presentato una richiesta di trasferimento ai sensi dell’art 42 D.Lgs. 151/2001, motivata dalla presenza di un figlio di 18 mesi e dagli impegni lavorativi del coniuge.
In base all’art. 42 bis del D.Lgs. 151 del 2001, Testo Unico in materia di sostegno della maternità e paternità, il lavoratore dipendente delle amministrazioni pubbliche ha diritto al trasferimento temporaneo fino ai tre anni del figlio, presso una sede ubicata nella stessa Provincia o Regione dove l’altro genitore svolge la propria attività lavorativa.
Il presupposto per il trasferimento è la presenza di un posto vacante con la stessa retribuzione e l’accettazione delle amministrazioni sia di provenienza che di destinazione.
Nel caso in questione l’amministrazione di provenienza ha espresso il suo diniego, giustificando la decisione per carenza di personale e per la difficoltà nel sostituire il richiedente del trasferimento.
In conseguenza a tale diniego il carabiniere ha fatto ricorso e i Giudici hanno annullato il provvedimento del Comando Generale, poiché anche nella caserma di destinazione era stata riscontrata una carenza di personale.
La decisione dei Giudici, oltre a basarsi sull’interesse delle Amministrazioni nel garantire un corretto svolgimento e funzionamento degli uffici, ha tenuto conto delle esigenze personali e familiari del lavoratore, come specificato dall’Art. 31 della Costituzione.
Infine, è bene sottolineare che, in base al succitato art 42-bis, il dissenso da parte delle amministrazioni deve essere giustificato e limitato a casi o esigenze eccezionali.