La Corte di Cassazione ha di recente confermato che le Aziende sono libere di scegliere il contratto di lavoro,
da applicare ai propri dipendenti iscrivendosi però ad una delle Associazioni datoriali firmatarie del CCNL applicato.
In caso contrario il lavoratore potrebbe invece chiedere l’applicazione di un diverso contratto di lavoro (cfr. ordinanza della Cassazione 22367 del 6 settembre 2019 ) e gli ispettori del lavoro potrebbero contestare la mancata applicazione del contratto leader sotto l’aspetto retributivo e normativo, come avvenuto in alcune occasioni.
In caso di iscrizione dell’Azienda ad una delle Associazioni datoriali , l’applicazione del CCNL non può invece dare luogo ad alcuna contestazione sotto i suddetti profili.
Nel concetto di corretta applicazione deve intendersi anche quello del pagamento degli importi previsti dal CCNL, in favore dell’ente bilaterale, per prestazioni sanitarie che equivalgono a tutti gli effetti a retribuzione.
Al fine di evitare il rischio di sanzioni o di vertenze si richiama l’attenzione delle aziende circa l’urgente necessità di porre in essere i seguenti adempimenti:
- Iscrizione annuale ad una associazione datoriale scelta tra quelle firmatarie dei contratti collettivi;
- Regolarità e puntualità dei pagamenti nei confronti dell’Ente Bilaterale;
- Indicazione nelle denunce Uniemens dei codici identificativi del contratto applicato.
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