Con la Sentenza del 3 settembre 2019 N. 21988, si è discusso dell’onere della prova in capo al danneggiato, in caso di incidente, relativo al danno patrimoniale.
Un’operaia di un’impresa di pulizie, in conseguenza ad un incidente dovuto all’urto con un autoveicolo di una Società, ha riportato un’invalidità permanente alla mano sinistra.
Il danneggiato ha così citato in giudizio il conducente, il proprietario dell’auto e la compagnia di assicurazione.
La richiesta di risarcimento riguardava sia i danni alla persona, sia il danno patrimoniale.
Infatti, a causa di una presunta riduzione della propria capacità lavorativa, la lavoratrice ha subito un decremento del reddito dovuto al passaggio dal tempo pieno al tempo parziale.
La Corte di Cassazione ha dichiarato che, se il danneggiato presume una riduzione della propria capacità lavorativa e quindi anche di guadagno, incombe su di lui l’onere di provare sia la contrazione reddituale sia il nesso tra la menomazione fisica e il decremento del reddito.
I documenti necessari per provare tale contrazione sono le Certificazioni Uniche e le buste paga del danneggiato.
Questa documentazione va poi valutata in base al tipo di attività svolta e alla gravità della menomazione fisica.
Nella sentenza di primo grado il Giudice ha confermato il risarcimento del danno alla salute e quello relativo alla minore capacità di guadagno, sulla base della valutazione tecnica d’ufficio secondo la quale la lavoratrice avrebbe potuto mantenere lo stesso livello di reddito, anche se con maggior sforzo e fatica.
Dopodiché, il danneggiato, in secondo grado, ha contestato la sentenza, dichiarando che l’incidente aveva comportato un danno direttamente connesso alla riduzione dei suoi guadagni e rilevando, quindi, un danno da lucro cessante.
Infine, la Suprema corte ha accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello per nuovo giudizio.