Parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.0009483 dell’ 8 giugno 2015
“..laddove un datore di lavoro eroghi la formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato , anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto de commi 1 e 12 dell’art.37, d.lgs.81/08, ritenendo che la formazione sia “non sufficiente ed adeguata”