La formazione e-Learning, ingiustamente criticata, trova piena legittimità nelle norme e nelle disposizioni amministrative. Aifes, lancia la propria piattaforma FAD di ultima generazione ed anticipa le previsioni del nuovo Accordo Stato-Regioni.
La formazione e-Learning, ingiustamente criticata, trova piena legittimità nelle norme e nelle disposizioni amministrative, garantendo formazione efficace a costi contenuti.
Ciò la rende attraente ai datori di lavoro e ai lavoratori che ne fanno strumento preferito di qualificazione ed aggiornamento, in barba a chi la vorrebbe eliminare.
La validità della formazione a distanza in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro è tema spesso discusso tra gli addetti ai lavori.
È spesso fatta oggetto di aspre critiche soprattutto da parte dei quei “soggetti formatori” privi di adeguata tecnologia che non possono far altro che preferire la formazione in aula, ai danni dei datori di lavoro, chiamati ad un maggiore esborso di denari e degli stessi lavoratori, che si ritrovano docenti loquaci ma poco efficaci, anche quando non c’è ne sarebbe bisogno.
In materia di formazione il d.lgs.81/08, all’art.37, stabilisce il dovere per il datore di lavoro di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali (…)
Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici (….)
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
- I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (….)
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
- principi giuridici comunitari e nazionali;
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione. (…)
- La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Con accordi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonomie di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 e sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si è sancito che “ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedono necessariamente la presenza fisica dei discendenti dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento di percorsi formativi alle condizioni cui all’Allegato I
In sintesi, gli stessi Accordi prevedono che sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato I, l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:
- la formazione generale dei lavoratori;
- la formazione dei dirigenti;
- i corsi di aggiornamento di lavoratori e preposti (v. punto 9 Accordo )
- la formazione dei preposti (v.punti da 1 a 5 del punto 5 dell’Accordo );
- i progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento degli accordi, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e l’anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.
L’accordo sulla formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34 commi 2 e 3, del d.lgs. 81/08, nella metodologia di insegnamento e apprendimento chiarisce che occorre privilegiare le metodologie interattive che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento.
A tali fini è necessario (…) favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learnig con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discendenti e dei docenti
Gli Accordi richiamati, all’Allegato I, riportano: ” la formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività.
L’evoluzione delle nuove tecnologie, dei cambiamenti dei ritmi di vita ( sempre più frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione e della stessa concezione della formazione, ai sensi delle linee guida per il 2010 concordato tra governo, regioni e parti sociali, in uno con l’esigenza sempre più pressante di soddisfare gli interessi dell’utente, hanno reso possibile l’affermazione di una modalità peculiari e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-Learning.
Per e-Learning si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semi strutturati ( forum o chat telematiche) , nel quale operi una piattaforma informatica che consente al discente di interagire con i tutor e anche tra loro.
Tale modello formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via Internet, all’uso della mail tra docente e studente o di un forum on-line è dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico formative in una comunità virtuale.
In tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunità di pratica on-line.
A questo scopo, ruolo fondamentale e agli e-Tutor, ossia ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico.
Nella attività va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.
La nuova bozza di Accordo in materia di “Capacità e requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione” appena giunto in “Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro” che una volta approvato sostituirà integrandoli i precedenti Accordi del 2006 e del 2011′ richiama esplicitamente i corsi in modalità e-Learning , precisando che gli stessi saranno da ritenersi validi solo se espressamente previsti dalle norme e con le modalità disciplinate dall’Accordo, riportando nell’Allegato II, i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza nella modalità richiamata. Si tratta di requisiti e specifiche di carattere organizzativo, tecnico, di profili di competenze per la gestione didattica e tecnica e di modalità di redazione e di conservazione di documenti che non smentiscono affatto la modalità e-Learning ma anzi ne rafforzano il valore e l’efficacia, in un contesto lavorativo e di vita che come richiesto esige flessibilità ed adattabilità.
Paolo Varesi