In base alla Legge 977 del 1977 anche i bambini e gli adolescenti, previo apposite autorizzazioni, possono svolgere attività lavorativa.
Più precisamente, i bambini fino a 15 anni possono lavorare esclusivamente nell’ambito culturale, sportivo, artistico, pubblicitario e dello spettacolo.
Gli adolescenti (dai 15 anni fino a 18 anni) possono, invece, svolgere attività lavorative in tutti i settori, rispettando la loro integrità psico fisica, e i limiti imposti dalla legge.
Resta fermo l’obbligo scolastico di 10 anni (dai 6 a 16 anni), completando gli studi attraverso l’istruzione scolastica statale, frequentando un corso professionale provinciale o regionale, oppure essere assunto con contratto di apprendistato per il conseguimento del diploma o specializzazione.
Anche dal punto di vista della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la tutela parte prima di iniziare l’attività lavorativa, sottoponendo il giovane a visita preassuntiva dal medico competente.
Dopodiché, la visita verrà effettuata annualmente, fino a 18 anni.
Infine, ai sensi dell’art. 6 della Legge 977, alcune attività lavorative sono vietate, poiché potrebbero ledere l’integrità fisica e psicologica, come ad esempio lavori pesanti e pericolosi, che espongono il lavoratore/tirocinante ad agenti chimici, biologici e chimici.