Quando un lavoratore subisce un incidente sul lavoro, anche se di lieve entità è tenuto a comunicarlo tempestivamente al proprio datore di lavoro.
Se tale obbligo non è adempiuto, il lavoratore infortunato perderà l’indennità economica per i giorni antecedenti alla relativa comunicazione al datore di lavoro, che sarà tenuto ad inviare, entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia, la denuncia/comunicazione di infortunio all’Inail.
Riguardo al certificato medico di infortunio sul lavoro, questo deve essere inviato telematicamente dal sito dell’Inail, dal medico che presta la prima assistenza, oppure dal medico o dalla struttura sanitaria competente.
L’invio deve essere effettuato entro le 24 ore del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.
Il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente al datore di lavoro il numero identificativo del certificato e la data di rilascio con la prognosi, in modo da inserirli nella comunicazione/denuncia di infortunio.
Nel caso in cui il numero identificativo non sia reperibile dal datore di lavoro, quest’ultimo potrà indicare un codice fittizio di dodici caratteri alfanumerici e sarà comunque possibile inviare la denuncia, senza l’applicazione di sanzioni.
Il termine per la presentazione della denuncia da parte del datore di lavoro o del soggetto obbligato decorre dalla data di ricezione dei dati del certificato.
In caso di malattia professionale, in questo caso è possibile dare comunicazione dell’evento entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia stessa.
Infine, per gli infortuni con prognosi di guarigione entro tre giorni, il datore di lavoro deve inviare comunicazione entro due giorni dalla notizia dell’evento, oppure se l’infortunio è prolungato, il termine per la denuncia è prorogato al quarto giorno.
In caso di infortunio che abbia portato alla morte o al pericolo di morte, la denuncia dovrà effettuarsi con telegrafo entro 24 ore dall’evento.
Se non si rispettano tali scadenze verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.
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