L’Assicurazione Contro Gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali anche per i Riders
L’attività svolta dai riders è disciplinata dal Decreto-legge n. 101 del 3 settembre 2019 e convertito, con modifiche, dalla Legge n. 128 del 2 novembre 2019, secondo la quale i riders sono “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali”.
I riders vengono inquadrati nell’ambito di collaborazioni etero – organizzate e si applica loro la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, poiché anche applicabile ai “rapporti di collaborazione relativi a prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”.
Di fronte a queste considerazioni, a partire dal 1° febbraio 2020, anche i riders dovranno essere assicurati presso l’Inail.
Le prime istruzioni sono state pubblicate con una nota, cui seguirà una circolare con maggiori dettagli sulla procedura.
Le imprese coinvolte sono quelle di consegna, che utilizzano anche piattaforme digitali.
È importante indicare il tipo di lavorazione svolta dai riders, il mezzo utilizzato (motorino, bici, a piedi o altro) e la percentuale di lavoro svolta con i relativi mezzi, poiché su questi dati si calcolerà la voce di rischio, che sarà differente a seconda dei casi indicati.
Il premio Inail sarà totalmente a carico dell’impresa e dovrà essere anticipato, quindi sarà necessario calcolare le retribuzioni presunte.
Per ottenere le prestazioni assicurative, i riders dovranno, come per tutti i lavoratori dipendenti, dare immediato avviso al datore di lavoro dell’infortunio, anche in itinere, o malattia professionale, comunicando, appena in possesso, il numero di protocollo del certificato medico, la data di rilascio e i relativi giorni di prognosi.
Il datore di lavoro dovrà denunciare l’infortunio a decorrere dalla data di ricezione di dati sopraindicati.