Redigere in maniera corretta il documento di valutazione dei rischi (DVR)
È uno degli adempimenti ineludibili di cui deve farsi carico il datore di lavoro.
Si tratta di un documento articolato, la cui compilazione non può e non deve essere considerato un mero obbligo di legge ma la precondizione perché gli ambienti di lavoro assicurino i migliori standard in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Tenuto conto dell’importanza del DVR per la prevenzione dei rischi connessi e/o conseguenti allo svolgimento dell’attività lavorativa è sempre auspicabile che esso sia “cucito” su misura per ogni singola realtà aziendale.
Ovviamente la complessità del documento è correlata alla singola tipologia aziendale e la sua redazione, in taluni casi, può seguire anche procedure standardizzate che, comunque, devono tener conto delle peculiari caratteristiche di ogni singola azienda.
In rete non mancano i supporti in grado di aiutare il datore di lavoro e l’RSPP in possesso di adeguata formazione e delle necessarie competenze nella redazione di un DVR ad hoc e, in questa direzione, si è mossa l’Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro (EU-OSHA che ha da tempo predisposto un’apposita guida pratica grazie all’Online Interactive Risk Assessment( OiRA).
L’applicativo in questione, al momento, consente alle piccole e medie imprese italiane di valutare i rischi per la salute e la sicurezza e di individuare misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali per i lavoratori adibiti in ufficio.
Il software è stato approvato nel nostro Paese soltanto il 3 maggio 2018 e successivamente adottato con circolare congiunta dell’INAIL e del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2018.
Lo strumento di supporto OiRA può essere utilizzato dalle micro, piccole e medie imprese dei settori privati e pubblici nel settore “ufficio” (attività di segreteria; rapporti con i clienti e fornitori; archiviazione dei documenti) mediante un percorso guidato online.
L’applicazione in questione, però, non contempla le mansioni di “archivista” e “magazziniere”; le mansioni e/o rischi non strettamente legati all’attività di ufficio; le attività in cui è presente un rischio di incendio basso o medio; la valutazione dei rischi da vibrazioni, da atmosfere esplosive, da campi elettromagnetici, da radiazioni ottiche artificiali; i rischi previsti da scariche atmosferiche.
Ragion per cui il datore di lavoro insieme al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), al medico competente qualora presente e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), dovrà farsi carico di integrare il DVR individuando gli ulteriori rischi dell’impresa; circostanza che conferma, ove ce ne fosse ancora bisogno, il carattere di unicità e tipicità di ogni singolo DVR che, ovviamente, è quanto di più lontano si possa immaginare da un adempimento meramente burocratico.
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento, pertanto, non sono solo burocrazia.
Ne discende che non è affatto sufficiente che l’azienda sia dotata di un DVR, magari completo sul piano dei contenuti, ma occorre che la valutazione del rischio sia considerata in continuo divenire.
Ogni condotta dovrà pertanto essere preceduta dall’analisi di ciò che potrebbe verificarsi (pericolo), dal calcolo della probabilità (rischio) che l’evento si realizzi e dall’individuazione delle modalità di lavoro da attuare per ridurre il rischio.
Il DVR, in questo senso, “… è “un mezzo” per comunicare e rendere evidente il processo di valutazione dei rischi ma non è “il fine”.
In altre parole, è necessario che il DVR non sia considerato un mero adempimento burocratico, una formalità che non si può evitare, da custodire in azienda e mostrare agli ispettori che dovessero malauguratamente affacciarsi in azienda.
La natura burocratica del DVR – che lo priva dell’indispensabile carattere di unicità e pertinenza – la si può desumere dal pedissequo richiamo alle fonti normative di riferimento o dalle analisi generiche dei rischi, che non tengono adeguatamente conto della specificità della singola azienda, o dalle misure di prevenzione del tutto generiche: il che rende del tutto inutile il DVR perché, magari, è frutto di un “copia incolla” in cui sono pedissequamente riportate molte pagine del testo della norma.
Che dire, poi, della generica descrizione dei pericoli e la valutazione dei rischi effettuata con metodi approssimativi o delle diciture tipo: “il datore di lavoro adotterà misure idonee”… “fornirà DPI idonei” e via elencando.
In realtà cosa è idoneo per la sicurezza e per la salute deve essere definito in dettaglio proprio nel documento che firma il datore di lavoro il quale, non di rado, ne ignora il contenuto.
È pertanto letale per la salute e sicurezza dei lavoratori ritenere che il documento di valutazione dei rischi serva solo per superare i controlli degli organi di vigilanza senza conseguenze sanzionatorie.
Va detto, in proposito, che anche quando il DVR abbia contenuti appropriati non è affatto detto che tale “appropriatezza formale” finisca con incidere sulla reale implementazione della sicurezza in azienda.
Non è quindi affatto raro che, nel caso di accertamento di responsabilità civili, penali e amministrative conseguenti ad un infortunio o malattia professionale, l’attenzione degli organismi di controllo e della magistratura inquirente sia rivolta verso la puntuale attuazione delle specifiche misure di prevenzione e non la semplice esistenza del DVR.
È del tutto evidente, in conclusione, che se è vero che un DVR con contenuti scadenti peggiora la posizione del datore di lavoro, è altrettanto vero che un documento formalmente perfetto non lo esonera automaticamente da responsabilità.
Da qui l’importanza di predisporre DVR “cuciti su misura”