In caso di infortunio di una persona estranea al lavoro, il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni.
È quanto emerge in una Sentenza della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso proposto da un amministratore unico di una società, in merito ad un infortunio avvenuto in un cantiere.
L’infortunato, il quale non aveva alcun rapporto di dipendenza con il datore di lavoro, entrava nel cantiere e, salendo su una scala di un ponteggio, che però non era ancorata all’impalcatura, cadeva riportando lesioni gravi.
Successivamente, dopo quasi due anni la vittima è deceduta, a causa dei traumi riportati.
Secondo la Corte di Cassazione è il gestore del rischio che si deve occupare della prevenzione degli infortuni, anche riguardo a soggetti estranei al lavoro, “ancorché gli stessi tengano condotte imprudenti, purché non esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata”.
Pertanto, la colpa dell’evento può verificarsi, quando non vengono messe in atto tutte quelle disposizioni a livello cautelativo e di messa in sicurezza.
In questo caso specifico, il ponteggio non era stato realizzato seguendo le norme prevenzionistiche e la scala non era idonea, in violazione all’art. 113 D.Lgs. 81/2008.