A pochi giorni dall’avvio della cosiddetta Fase 2 conseguente allo sviluppo pandemico del Covid19,
le maggiori associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno provveduto a stilare articolati protocolli per tutelare la salute dei lavoratori ed assicurare la continuità dell’attività aziendale, contribuendo in tal modo al superamento dell’emergenza economica e sanitaria nazionale.
Resta inteso che la “cornice regolamentare” all’interno della quale era necessario muoversi era e resta quella delineata con il protocolli “governativi” del 14 marzo e del 24 aprile.
La necessità condivisa è, in buona sostanza, quella di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, seguendo la logica della precauzione, le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria nazionale.
In tale ambito, le federazioni Cisal e le associazioni datoriali, tra le quali Aifes, non solo hanno fatto proprie le indicazioni contenute nei citali “protocolli” e nel documento Tecnico INAIL del 23 aprile 2020 sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro e sulle strategie di prevenzione, ma le hanno ulteriormente affinate e tipizzate con l’Accordo Interfederale del 27 aprile 2020.
L’adattamento di tali misure ai rischi specifici presenti in settori omogenei della contrattualistica CISAL consente, com’è intuibile, di prevedere “misure equivalenti o più incisive che tengano conto della peculiare organizzazione del lavoro”.
Di indubbio interesse, poi, appare la costituzione di un Comitato Nazionale “Covid-19”, con il compito di esaminare ed affrontare le tematiche relative alla salute e sicurezza poste dal Covid-19 e per consentire alle Strutture territoriali una gestione più informata e meno conflittuale.
Alle attività del Comitato Nazionale, ove necessario, potranno essere chiamati a partecipare i membri dell’Organismo Paritetico Nazionale sulla Sicurezza del lavoro (ENBIC Sicurezza), di cui Aifes è socio costituente, “al fine di prestare consulenza sulle soluzioni che garantiscano, anche in corso di Emergenza sanitaria, le condizioni di salubrità, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro dei settori normati. Il Comitato, conformemente al proprio Regolamento, si pone anche come mediatore di eventuali situazioni critiche e/o nella richiesta di verifica della correttezza delle prassi aziendali adottate nel Territorio o in Azienda, in relazione alle indicazioni del presente Accordo Interfederale.”
Non ci pare fuori luogo, poi, segnalare la particolare sensibilità delle parti sociali sottoscrittrici dei CCNL nei confronti dei lavoratori, laddove si prevede che: a)“ le assenze dovute alla patologia diretta o indiretta da COVID-19 e quelle qualificate come malattia connessa all’Emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, non saranno influenti ai fini del computo del periodo di comporto contrattuale; b) in assenza di ammortizzatori sociali, siano incentivati i congedi contrattuali retribuiti per i dipendenti temporaneamente in esubero, nonché i riposi compensativi di straordinari.
Resta ovviamente inteso che, come previsto dal combinato disposto dei protocolli di cui si è già detto, occorrerà tra l’altro:
- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- incentivare le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- sospendere e/o annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate;
- limitare al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere.
A conferma della particolare attenzione dedicata agli specifici settori di interesse della contrattualistica CISAL, ci corre l’obbligo di segnalare la previsione delle cc.dd. condizioni aggiuntive settoriali, che contengono un focus particolarmente dettagliato in caso di lavoratori che: operano in coppia con impossibile rispetto delle distanze minime di sicurezza: in questo caso, per limitare i rischi, si renderanno possibilmente fisse le coppie di lavoro; non possono utilizzare le mascherine, perché obbligati ad altri supporti (caschi interattivi ecc.); sono addetti agli scanner e casse nei punti vendita: operano in ambienti che non assicurano il rispetto degli spazi interpersonali; prestano la loro opera “presso terzi”, quali GPG, Addetti ai Servizi Fiduciari, Consulenti, Docenti, Esperti con competenze elettroniche, Preventivisti, Operatori del Terzo Settore, dello Sport e di Enti assistenziali.
Per la puntuale verifica e l’eventuale aggiornamento dell’Accordo Interfederale sottoscritto anche da Aifes, il datore di lavoro dovrà costituire in Azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole in esso contenute.
Normalmente, tale Comitato avrà la partecipazione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in loro assenza, del RST e del RLS.
Laddove, per dimensione aziendale, particolare tipologia di impresa o per il sistema delle relazioni sindacali esistenti, non si desse luogo alla costituzione del Comitato aziendale, si farà riferimento al Comitato Paritetico Territoriale per la salute e la sicurezza o, qualora anch’esso non costituito, all’Organismo Paritetico Nazionale ENBIC Sicurezza, sempre con il coinvolgimento degli RLS o RLST.





