Protezione dei lavoratori
È in fase di definizione l’Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare contenente lo “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.
La direttiva, oggetto di modifiche integrative, ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall’esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.
Essa fissa le prescrizioni minime particolari nel settore, compresi i valori limite.
La direttiva non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
Per quanto riguarda l’amianto, oggetto della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le disposizioni della direttiva si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
In relazione al campo di applicazione, all’individuazione e valutazione dei rischi la direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.
Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare.
Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possano influire sull’esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni o mutageni.
I datori di lavoro debbono fornire alle autorità responsabili, dietro loro richiesta, gli elementi utilizzati per tale valutazione.
Nella valutazione del rischio, si deve tenere conto di tutti gli altri modi di possibile esposizione, come quelli in cui vi è assorbimento cutaneo.
I datori di lavoro, all’atto della valutazione del rischio, rivolgono un’attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l’altro, in considerazione l’opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni o mutageni.
Ciò premesso, da mesi, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si sono tenuti diversi incontri ed interlocuzioni in merito ai contenuti della direttiva 2017/2398 e all’atto di recepimento.
A conclusione del confronto si provveduto, con la collaborazione attiva delle parti sociali, a proporre un testo con alcuni contenuti volti a dare conto delle diverse valutazioni che erano state condivise nel corso degli incontri
In particolare, la necessità di inserire un comma 2 all’articolo 1 che faceva rinvio al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, per la possibilità di individuare criteri e modalità per l’effettuazione degli accertamenti sanitari previsti dal comma 1.
Si è proposto inoltre di inserire negli allegati XLII e XLIII alcune note per chiarire, ad esempio, il generico riferimento alle “lavorazioni” oppure alla prospettiva che il valore della polvere di silice potesse essere rivisto in base agli studi effettuati dalla Commissione.
Tuttavia, nel corso del confronto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento per le politiche europee, tali strutture hanno eccepito la presenza del comma 2 e delle annotazioni.
In particolare, queste ultime sono state ritenute non coerenti con la natura puramente tecnica degli allegati.
Per tali ragioni sono state, purtroppo, eliminate dal testo.
In allegato lo schema di decreto legislativo trasmesso dalla PCM alle Camere per il parere parlamentare.