In data 01/04/2005 è stata emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano la prima edizione della Norma CEI 11-27, che regola lo svolgimento dei lavori esposti al rischio elettrico.
Il campo di applicazione della normativa si estende, dunque, a tutte le operazioni e ai lavori svolti su:
- impianti elettrici sotto tensione;
- parti attive di impianti elettrici;
- in prossimità di impianti o linee elettriche;
- su impianti elettrici fuori tensione;
Le direttive riguardano sia le procedure di lavoro quotidiano che quelle di manutenzione periodica o straordinaria.
A seguito di aggiornamenti intercorsi nel corso degli anni, siamo giunti alla IV edizione del 2014 che deriva direttamente dalla Norma CEI EN 50110-1:2014 dalla quale ha ereditato la struttura, tuttavia rispetto ad essa introduce novità importanti come:
- la definizione delle figure responsabili dei lavori elettrici;
- le modifiche alle definizioni di lavoro elettrico e lavoro non elettrico;
- istruzioni specifiche per le persone comuni che eseguono lavori non elettrici;
- introduzione della distanza DA9 riguardante i lavori non elettrici;
- modifiche alla distanza di lavoro sotto tensione, in riferimento alla bassa tensione;
- innovazioni nella modulistica relativa a tali lavori.
Quest’oggi ci soffermeremo proprio sui responsabili dello svolgimento dei lavori elettrici.
Le nuove definizioni dei responsabili dei lavori elettrici
Già le precedenti edizioni della norma avevano individuato delle figure a cui attribuire responsabilità e compiti ai fini della gestione del rischio elettrico individuando due figure in particolare:
- il responsabile dell’impianto o RI;
- il preposto ai lavori o PL;
La presenza di queste due figure era una condizione necessaria e obbligatoria per l’esecuzione di qualsiasi lavoro elettrico.
Con l’avvento dell’ultima edizione sono nate due nuove figure dal compito gestionale che si sono aggiunte alle precedenti, esse sono:
- Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico o URI;
- Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro o URL;
La prima cosa che appare evidente dal nome delle figure sopra elencate è la volontà del legislatore di affidare questi ruoli sia ad una singola persona che ad un gruppo o unità per l’appunto.
Specifichiamo che non è possibile definire a priori un parallelismo tra queste figure e quelle di Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto e Lavoratore così come definite dal D.Lgs. 81/08 in quanto le responsabilità per la sicurezza di ciascuno derivano dalla struttura organizzativa e dai compiti che ognuno riveste.
Le nuove qualifiche per gli operatori elettrici
Quanto esposto sopra determina la necessità per le figure di URI, RI, URL, PL di conseguire una qualifica che attesti la loro capacità.
Anche le qualifiche sono state introdotte e normate dalla CEI 11-27, che dividono i soggetti in base alle competenze e alle conoscenze conseguite in materia di lavoro elettrico e di conseguenza i lavori che sono autorizzati a compiere.
La norma distingue in:
- PEC o persona comune priva di formazione in materia e non autorizzata a svolgere lavori elettrici di nessun tipo;
- PES o persona esperta in possesso di un grado di istruzione e formazione tale da svolgere lavori fuori tensione o in prossimità di tensione evitando e prevenendo il rischio elettrico e supervisionare il lavoro di una PAV;
- PAV o persona avvertita da una PES sui rischi derivanti dai lavori elettrici autorizzata a svolgere i lavori fuori tensione o in prossimità solo se supervisionata da quest’ultima;
- PEI o persona idonea a svolgere i lavori elettrici sotto tensione di categoria 0 e 1 (bassa tensione) per via delle competenze e delle conoscenze acquisite tramite specifici percorsi formativi e di addestramento;
La CEI 11-27 per le figure di PES, PAV e PEI stabilisce precise modalità di nomina, di formazione ed aggiornamento professionale in materia di sicurezza nello svolgimento del lavoro esposto a rischio elettrico, che potrete approfondire consultando l’apposita FAQ-PES,PAV, PEI realizzata da Corsisicurezza.it
Quali qualifiche devono avere URI, RI, URL e PL
A differenza delle precedenti edizioni, che erano abbastanza vaghe in materia, l’ultima CEI 11-27 sancisce esplicitamente quali qualifiche devono avere, nello specifico:
- l’URI deve essere una PES qualora svolga anche il ruolo di RI;
- l’URL deve essere necessariamente una PES (qualora il ruolo sia ricoperto da un soggetto e non da un’unità);
- il PL deve essere una PES, salvo casi particolari (non esemplificati nella norma) in cui gli si concede la possibilità di essere una PAV;
Per quanto riguarda il RI, nel testo di legge non c’è un chiaro riferimento al grado di qualifica, tuttavia viene esplicitato che l’URI che svolge il ruolo di RI deve avere la qualifica di PES, da ciò è facilmente deducibile che anche il RI debba avere la qualifica di Persona Esperta.