Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza: strumento essenziale per le piccole imprese.
In materia di azioni rivolte allo sviluppo della cultura della sicurezza e di riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali, nell’ambito dei luoghi di lavoro, un ruolo centrale è rappresentato dai modelli di organizzazione e gestione (MOG) cosi come definiti dall’art. 30, D.lgs. 81/08.
Il legislatore ha previsto che in caso di corretta adozione ed efficace attuazione di un MOG, questo può addirittura avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in quanto si presume idoneo ad assicurare un sistema aziendale conforme alla norma prevenzionistica.
Affinché possa determinare gli effetti positivi appena citati, il MOG deve prevedere il rispetto di una serie di obblighi giuridici, che qui di seguito andremo ad elencare, relativi al rispetto:
- Degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- Delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- Delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Delle attività di sorveglianza sanitaria;
- Delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- Delle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- Dell’ acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- Delle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.
Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
I benefici dell’implementazione e utilizzo dei SGSL sono molteplici e ormai riconosciuti:
- il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- la riduzione dei costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie professionali grazie alla riduzione dei livelli di rischio cui sono esposti dipendenti, clienti, fornitori;
- l’aumento dell’efficienza e della prestazione di impresa;
- la massima facilità nel poter produrre tutta la documentazione richiesta dalle norme;
- il miglioramento dell’immagine interna ed esterna dell’azienda.
È stato peraltro verificato, attraverso studi mirati condotti dall’INAIL, che l’utilizzo dei SGSL induce un abbattimento degli indici infortunistici e tecnopatici.
Per i motivi su esposti da tempo l’Istituto sostiene l’adozione dei sistemi di gestione attraverso numerose attività a supporto delle aziende, tra le quali si ricordano la stesura delle linee guida Uni – Inail del 2001, la partecipazione alla definizione della ISO 45001, le campagne di informazione e i corsi di formazione per auditor di SGSL, il sostegno economico attraverso i bandi Isi e il sostegno alla stesura di prassi di riferimento per l’asseverazione dei SGSL in specifici comparti lavorativi.
Inoltre, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 all’art. 10, l’Inail ha stipulato nel tempo specifici accordi/protocolli di intesa con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti sociali, datoriali e sindacali, al fine di realizzare in concreto la “logica di sistema” della prevenzione delineato dalla normativa vigente.
Un interessante esempio di collaborazione dedicata alla riproduzione di modelli di compilazione dei MOG ai sensi del d.m. 13/02/2014 è offerto dall’accordo stipulato con Sistema Impresa.
Il suo valore aggiunto è rappresentato dal target di riferimento, ovvero dalle piccole e medie imprese di specifici settori, per le quali è ancora molto critica l’applicazione dei modelli organizzativi.
L’obiettivo ultimo è quello di diffondere l’applicazione dei MOG semplificando la compilazione della relativa modulistica attraverso la messa a disposizione di modelli precompilati che costituiscano uno strumento di supporto per le piccole e medie aziende che decidano di implementare un MOG.